Pagine a cura di Carla De Lellis 

 

Nuove regole per la pensione ai superstiti. All’indomani dell’accorpamento di tutte le gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici e privati all’Inps, l’istituto ha emanato nuove linee guida per il riconoscimento della pensione ai familiari superstiti del congiunto deceduto, pensionato o ancora lavoratore. Le nuove regole, che come precisa l’Inps nella circolare in cui le ha diffuse (circolare 185/2015), si applicano alle domande di pensione ai superstiti ancora non definite e a quelle relative a eventi morte successivi al 18 novembre 2015 (data di pubblicazione della circolare), sono uniche sia per i lavoratori pubblici (ex Inpdap) sia per quelli privati.

Parità di trattamento. L’intervento dell’Inps è giustificato dalla necessità di garantire una parità di trattamento ai cittadini (ossia uniformità delle regole d’erogazione), in conseguenza del fatto che negli ultimi anni l’Inps (che è da sempre il solo responsabile della previdenza dei lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato) ha assunto anche i compiti di amministrazione di altre gestioni previdenziali, nel dettaglio:

a) dell’ex Inpdap (dipendenti pubblici) dell’ex Enpals (lavoratori dello sport e spettacolo), soppressi a far data dal 1° gennaio 2012 dall’art. 21 del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;

b) dell’ex Ipost (istituto postelegrafonici), soppresso a decorrere dal 31 maggio 2010 dall’art. 7 del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Due tipi di pensione. Dicendo «pensione ai superstiti» si può indicare due tipi di pensioni aventi la medesima caratteristica di essere intascate da eredi (appunto superstiti) dell’effettivo titolare o avente diritto alla pensione: «pensione di reversibilità»; «pensione indiretta». Le due tipologie corrispondono alle due ipotesi di legge (art. 22 della legge n. 903/1965), al ricorrere delle quali sorge il diritto a pensione per i familiari superstiti: in caso di morte di un lavoratore assicurato presso l’Inps ovvero di un pensionato dell’Inps. Infatti:

1) si ha diritto alla «pensione di reversibilità» quando passi a miglior vita un titolare di pensione diretta: vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità, d’invalidità;

2) si ha diritto alla «pensione indiretta» quando a passare a miglior vita sia un lavoratore che abbia maturato alternativamente i seguenti requisiti (uno dei due):

 

  • 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali; ovvero

     

  • 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

    In virtù della legge n. 125/2011 sono esclusi dal diritto alla pensione di reversibilità e a quella indiretta i familiari superstiti condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del dante causa (pensionato o lavoratore).

    Gli aventi diritto alla pensione ai superstiti. Gli aventi diritto alla pensione ai superstiti (sia quella di reversibilità oppure quella indiretta) sono i familiari eredi del congiunto passato a miglior vita (pensionato oppure lavoratore). In modo specifico si tratta di: coniuge; figli ed equiparati; genitori; fratelli celibi e sorelle nubili.

    Coniuge. Il coniuge (marito o moglie) consegue il diritto alla pensione ai superstiti senza alcuna condizione soggettiva; ma ne decade, automaticamente, se passa a nuove nozze. In tal caso ha diritto a un assegno pari a due annualità della pensione nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Valgono, tuttavia, le seguenti particolarità:

    a) coniuge separato = consegue il diritto alla pensione ai superstiti in caso di addebito della separazione al congiunto passato a miglior vita e solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale;

    b) coniuge divorziato = consegue il diritto alla pensione ai superstiti nel caso in cui il coniuge passato a miglior vita non sia convolato a nuove nozze dopo il divorzio e in presenza delle seguenti condizioni:

    o abbia la titolarità dell’assegno periodico divorzile (art. 5 della legge n. 898/1970). Attenzione, in caso di liquidazione dell’assegno divorzile in unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che l’ha ricevuto perde il diritto alla pensione ai superstiti, perché viene meno il legame patrimoniale con il de cuius;

     

  • o non abbia contratto nuove nozze;

     

  • o la data di inizio d’iscrizione all’Inps del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    c) matrimonio in tarda età (c.d. «norma anti-badanti») = per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012, è prevista una riduzione della pensione spettate al coniuge superstite nei casi in cui: il matrimonio con il dante causa sia stato contratto a un’età di questi superiore a 70 anni; la differenza di età, tra i coniugi, risulti superiore a 20 anni; il matrimonio sia stato contratto da un periodo di tempo inferiore a 10 anni.

    (in altro articolo in altra pagina le regole per le altre categorie di familiari).

    La misura della pensione ai superstiti. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa (pensionato o lavoratore) e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al de cuius (lavoratore).