Prorogata e prorogabile la «opzione donna». Per adesso è garantita fino al 31 dicembre 2015; poi, se dovessero avanzare «risorse finanziarie», potrà essere ulteriormente prorogata. A stabilirlo è la legge di Stabilità 2016 che scioglie i dubbi sull’operatività anche per il 2015 della facoltà offerta alle lavoratrici donne di andare in pensione prima, cioè con almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni e tre mesi (58 anni e tre mesi se lavoratrici autonome), optando per il calcolo contributivo della pensione.

 

Donne in pensione prima. L’opzione donna è una misura prevista, come detto, a esclusivo favore delle lavoratrici donne, sia appartenenti al settore pubblico sia al privato, e sia dipendenti sia autonome. Fu introdotta in via sperimentale dalla legge n. 243/2004 (la c.d. riforma delle pensioni Maroni) prevedendo che, fino al 31 dicembre 2015, le donne appartenenti al c.d. regime «misto» di calcolo della pensione potessero ancora continuare a conseguire il diritto all'(ex) pensione di anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e di un’età non inferiore a 57 anni se lavoratrici dipendenti ovvero 58 se lavoratrici autonome, all’unica condizione di optare per il calcolo e liquidazione della pensione («tutta» la pensione) in base al criterio «contributivo». Essendo rivolta alle lavoratrici donne in regime «misto», la facoltà interessa esclusivamente le lavoratrici che si sono occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 possano far valere contributi inferiori a 18 anni (cosa che, invece, avrebbe consentito la permanenza nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011).

 

L’Inps chiude i rubinetti. L’opzione donna integra le successive riforme delle pensioni, inclusa quella Fornero che la salva espressamente (art. 24, comma 14, del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011), ma si scontra con le interpretazioni dell’Inps. Nella circolare n. 35/2012, infatti, l’istituto precisa che le lavoratrici che potevano avvalersi di tale opzione erano solo quelle che, entro il termine del 31 dicembre 2015, riuscivano a ottenere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non soltanto la maturazione dei requisiti (cioè il diritto); requisiti i quali, peraltro, andavano adeguati alla «speranza di vita», cominciando pertanto a considerare tre mesi in più dal 1° gennaio 2013. In pratica, secondo l’Inps, nel calcolo del termine per l’opzione (31 dicembre 2015), doveva tenersi conto anche della «finestra mobile» che è di 12 mesi nel caso dei lavoratori dipendenti e 18 mesi degli autonomi. Ragion per cui l’ultima occasione (la scadenza) per esercitare l’opzione veniva a fissarsi tempo prima del 31 dicembre 2015 e, cioè, al:

 

  • 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome;

     

  • 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore privato;

     

  • 30 dicembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico.

    Infatti, le predette date rappresentano i termini entro cui maturando sia l’età (57 anni e 3 mesi oppure 58 anni e 3 mesi) che i contributi (35 anni), ne scaturiva la decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2015.

    Il termine del 31 dicembre 2015, però, sopravviveva solo quale scadenza entro cui le lavoratrici possono esercitare l’opzione (e andare in pensione prima), cioè fare domanda, fermo restando la maturazione dei requisiti (57/58 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi) doveva avvenire entro il 2014 come prima indicato (Inps, messaggio n. 9231/2014).

     

    Domande prorogate. L’interpretazione dell’Inps suscita polemiche, perché molte donne vedono privarsi di una chance di anticipo della pensione divenuta assai più appetibile all’indomani della riforma Fornero che, si sa, ha elevato molto i requisiti (età e contributi) per la pensione. A risentirne, in particolare, sono le donne che, entro il 31 dicembre 2015, maturano i requisiti di pensione, ma non la decorrenza (per via della finestra). Si accende il dibattito anche in Commissione lavoro tra parti politiche, ministeri (economia e lavoro) e Inps, in seguito al quale l’istituto di previdenza si vede costretto a una prima parziale marcia indietro. Con messaggio n. 9304/2014, in particolare, consente la presentazione delle domande per l’opzione donna anche alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2015, maturano i requisiti (età e contributi) ma non la decorrenza della pensione (per via della finestra), in attesa di sviluppi sulla vicenda. Domande tuttavia che non vengono trattate, ma soltanto tenute in «apposita evidenza», fino a nuovi chiarimenti che l’Inps, a seguito dell’emergere di ulteriori perplessità (ci sono due risoluzioni del Parlamento e una Class Action contro l’Inps), richiede al ministero del lavoro in merito agli aspetti operativi dei termini di accesso alla pensione.

     

    La parola «fine». La parola fine, dunque, arriva dalla legge di Stabilità 2016 che, al fine di portare a conclusione la sperimentazione della riforma Maroni, l’opzione «è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione». In altre parole, allora, per poter andare prima in pensione, le lavoratrici devono poter disporre dei seguenti requisiti maturati entro il prossimo 31 dicembre 2015:

    a)lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico = età non inferiore a 57 anni e tre mesi e almeno 35 anni di contributi;

    b)lavoratrici autonome = età non inferiore a 58 anni e tre mesi e almeno 35 anni di contributi.

    È sufficiente far valere i predetti requisiti entro – si ripete – il 31 dicembre 2015 per poter invocare l’opzione donna e mettersi in pensione, ricevendo una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo e liquidata (erogata) una volta decorsa la «finestra», anche nel 2016 o 2017, ossia:

     

  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti a cui aggiungere altri 12 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici dipendenti del settore privato (la decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 13mo mese successivo a quello durante il quale si perfeziona la maturazione di entrambi i requisiti);

     

  • dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra, alle impiegate pubbliche (ex Inpdap);

     

  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti a cui aggiungere altri 18 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici autonome (la decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 19mo mese successivo a quello durante il quale si perfeziona la maturazione di entrambi i requisiti).

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