Pene severe per i reati di omicidio stradale e lesioni personali commessi dal conducente di veicoli che si renda responsabile del tragico evento a causa della sua condotta di guida imprudente, particolarmente nei casi di guida con alcol o droghe. Lo prevede il disegno di legge S 859-B approvato dal senato con la fiducia il 10 dicembre 2015 e ora all’esame finale della camera per la sua approvazione definitiva. attesa entro il mese di gennaio 2016.
I nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali presentano un impianto di pene commisurato alle tipologie di violazioni del codice della strada. Nell’ipotesi generica di violazione non grave delle norme stradali è prevista la reclusione da 2 a 7 anni per l’omicidio stradale, da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime. La pena della reclusione diventa più severa (da 7 a 10 anni per l’omicidio stradale, da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime) qualora il fatto sia causato per colpa dal conducente che: è in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l; procede in centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; procede su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; attraversa l’intersezione con la luce rossa del semaforo; fa inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassa in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Maggiore severità è riservata dal legislatore all’ipotesi in cui l’evento sia causato dal conducente professionale in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: reclusione da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime. Queste stesse pene sono previste per l’ipotesi più grave, ovvero la guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; ma in caso di omicidio scatta anche l’arresto obbligatorio in flagranza.
Sono previste aggravanti della pena nelle seguenti ipotesi: guida senza patente o con patente sospesa o revocata; veicolo senza copertura assicurativa obbligatoria; morte di più persone (si applica la pena per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo, al più fino a 18 anni); morte di una o più persone e, inoltre, lesioni a una o più persone (si applica la pena per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo, al massimo fino a 18 anni); lesioni a più persone, senza morte (si applica la pena per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo, al massimo fino a 7 anni); omicidio stradale con fuga (pena aumentata da un terzo a due terzi, almeno 5 anni); lesioni personali con fuga (pena aumentata da un terzo a due terzi, almeno 3 anni). Invece, per quanto concerne le attenuanti, è prevista la diminuzione della pena fino alla metà quando all’evento ha concorso anche la condotta colposa della vittima.