È, quindi, legittima la sentenza di merito con cui, accertati la violazione -da parte del danneggiante- dell’obbligo di precedenza e l’omessa prova -da parte del danneggiato- della mancanza di copertura assicurativa del veicolo colpevole nonché di avere sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, venga condannato il solo danneggiante al risarcimento del danno da circolazione e non da fermo tecnico e, contestualmente, negato quello richiesto all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Cassazione civile sez. VI, 17/07/2015 n. 15089