L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento 26/2015 recante le disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche che dovranno essere osservate dalle imprese di assicurazione.
Con tale regolamento si intende dare implementazione nazionale alle linee guida emanate da EIOPA in tema di Governance, con particolare riferimento al principio della persona prudente in materia di investimenti, appartenenti al secondo set di Linee guida relative al regime Solvency II, pubblicate in italiano il 14 settembre 2015.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 15 febbraio 2016.
Con questo Regolamento si dà, in primo luogo attuazione alle linee guida EIOPA che disciplinano diversi aspetti
attinenti al principio della persona prudente, completando il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:
– dall’art. 132 della direttiva (recepito dagli artt. 37-ter e 38 del Codice);
– dagli artt. 256, 258, 260, 261, 308, 376 degli Atti delegati.
Le linee guida dell’EIOPA sono corredate da indicazioni più esplicative (c.d. explanatory text) che l’Istituto considera nell’esplicazione concreta dell’attività di vigilanza anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.
Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono chiamate ad identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, garantendo la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso e localizzando le attività secondo criteri che ne assicurino la disponibilità.
Le imprese devono pertanto definire le proprie politiche di investimento, di gestione delle attività e delle passività e di gestione del rischio di liquidità in modo coerente con il sopra declinato principio della persona prudente, per il tramite dell’organo amministrativo, il quale approva le suddette politiche adottando una specifica delibera quadro che deve essere rivista almeno una volta l’anno.
Venuti meno i limiti quantitativi relativi alle diverse operazioni finanziarie oggetto della politica di investimento (previsti dal vecchio regime Solvency I), conservano invece una loro specificità i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, autonomamente disciplinati in un Capo del Titolo I della Parte II del presente regolamento, in attuazione dell’articolo 38, comma 2, del Codice che rinvia alla
normativa secondaria la definizione di condizioni e limiti operativi.
Il monitoraggio operato dall’impresa sulla propria area patrimoniale e finanziaria risulta caratterizzato da un significativo rafforzamento del sistema dei controlli interni, le cui specificità vengono integrate con l’implementazione di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 in tema di gestione del rischio di investimento, e di quanto disciplinato dalle Linee Guida EIOPA (con particolare riferimento alle GL 27 e 29) nonché dagli explanatory text (specie con riguardo al prudent person principle).
In linea con il recepimento delle previsioni EIOPA in tema di politica degli investimenti, le imprese sono chiamate ad utilizzare gli strumenti finanziari derivati e gli strumenti finanziari con caratteristiche o effetti analoghi in modo coerente con il principio della persona prudente. Le imprese devono pertanto documentare la motivazione logica e dimostrare l’effettivo trasferimento dei rischi ottenuto tramite il ricorso a strumenti derivati, ogni qualvolta tale utilizzo avvenga per contribuire a ridurre i rischi o come tecnica di attenuazione del rischio.
Coerentemente con il principio della persona prudente ed in continuità con la disciplina vigente sono stati mantenuti in materia di strumenti finanziari derivati:
– l’obbligo di copertura, secondo cui le imprese devono essere in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati;
– il divieto di utilizzare nella collateralizzazione dei derivati attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche;
– il divieto di destinare alla copertura del requisito di adeguatezza patrimoniale attivi oggetto di collateralizzazione in relazione ad operazioni in derivati, per la parte eccedente a quella eventualmente aggredita dall’attivazione del collateral.
Le suddette regole in materia di investimenti trovano concreta attuazione anche con specifico riguardo ai gruppi, rispetto ai quali sono state predisposte specifiche disposizioni regolamentari, mutuando i principi già declinati nella Parte II, in virtù del combinato disposto dell’articolo 44 comma 3 della Direttiva, che per quanto riguarda il rischio di investimento contiene un rinvio al principio della persona prudente, e dell’articolo 246 della Direttiva, secondo cui i requisiti generali in materia di governance, di cui il sistema di gestione dei rischi è parte, si applicano mutatis mutandis a livello di gruppo. Analogamente, il Codice richiama il principio della persona prudente nell’ambito dei principi sul sistema di gestione dei rischi (articolo 30 bis, comma 9), che anche i gruppi sono tenuti ad osservare per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 215 -bis, comma 1 del CAP.
In linea con il nuovo articolo 38 del Codice sono state ridefinite anche le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche, rispetto alla quale sono stati ridisegnati i principi generali nonché i criteri di investimento e di valutazione degli attivi a copertura. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dovranno essere specificamente selezionati e comunicati all’Istituto mediante la reportistica trimestrale di cui all’art. 6, lett. e) del Regolamento di
esecuzione (UE) xxxxx della Commissione del xx xx xxxx sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.
In ultimo, si è proceduto ad una correlata proposta di modifica degli articoli 18 e 36 – relativi ai registri delle attività a copertura delle riserve tecniche vita e danni – del Regolamento n. 27 del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all’art. 101 del Codice.
Si rileva, per concludere, che la revisione della disciplina in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche ha un limitato impatto su ulteriori regolamenti, tra cui il Regolamento n. 38/2011 concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita ed il Regolamento n. 33/2010 concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione.
Le modifiche ai citati regolamenti verranno elaborate in un secondo momento, tenendo conto anche delle osservazioni che perverranno in esito alla pubblica consultazione del presente testo regolamentare.