In pensione si può andare anche metà per volta. Arzilli 64enni e avvenenti 63enni possono decidere, dal prossimo anno, di assaporare il gusto della rendita, incrociando le braccia per metà dell’orario di lavoro. Intascheranno lo stipendio dimezzato, ma pure un premio: un terzo della riduzione dello stipendio, esentasse, proprio per abituarsi all’esperienza della rendita. La nuova opportunità è prevista dalla legge di Stabilità 2016 che disciplina la trasformazione del rapporto da tempo pieno e indeterminato a part-time e a termine. La facoltà è a disposizione dei lavoratori che matureranno il requisito di età per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. Un esempio, il lavoratore che guadagna 2 mila euro mensili e decida di aderire all’opzione per il part-time in misura del 50% dell’orario di lavoro, riceverà una busta paga mensile di 1.330 euro anziché di mille euro come dovrebbe essere in seguito alla riduzione a metà dell’orario di lavoro. E non è tutto. Perché, per tutto il periodo di part time, otterrà anche la copertura dei contributi figurativi per la pensione con riferimento al periodo di non lavoro, così da non compromettere la carriera contributiva.
I lavoratori interessati. Non tutti i lavoratori potranno accedere alla nuova opportunità, ma soltanto quelli del settore privato e, di questi, i dipendenti, cioè quelli che sono titolari di un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo pieno e indeterminato. Quindi non ne potranno beneficiare i lavoratori dipendenti che, pur appartenendo al settore privato, siano titolari di un contratto di lavoro a termine e/o già a part time; e neppure i dipendenti pubblici e statali e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti).
Due condizioni. La legge di Stabilità fissa le condizioni per avvalersi dell’opzione per il part time, ma rinvia a un decreto ministeriale la fissazione delle modalità operative. Le condizioni fondamentali sono due e richiedono che il lavoratore:
1.sia già in possesso del requisito minimo di contributi previsto per il diritto alla pensione di vecchiaia; da notare che la legge fa espresso riferimento alla «pensione di vecchiaia», con la conseguenza che l’opzione per il part time non è esercitabile con riferimento alla pensione anticipata (l’ex pensione di anzianità);
2.maturi il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018; il che significa che entro la predetta data deve maturare solo il requisito dell’età per la pensione di vecchiaia, posto che il requisito contributivo è già posseduto (in virtù della condizione precedente).
Per soddisfare la prima condizione, al lavoratore si aprono due possibilità, perché due sono le possibili vie per ottenere la pensione di vecchiaia (salvo le deroghe e salvaguardie previste da particolari e specifiche normative che bisognerà vedere se valgono o meno in questo caso):
1)che sia in possesso di almeno 20 anni di contributi, considerando qualsiasi contribuzione versata o comunque accreditata;
2)oppure che sia in possesso di almeno 5 anni di contributi, considerando solo i contributi «effettivi», cioè solo quelli effettivamente versati all’Inps (contributi obbligatori, contributi volontari e contributi da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa).
In corrispondenza a queste due vie per soddisfare la prima condizione (requisito contributi) si individuano, conseguentemente, anche le due vie per soddisfare la seconda condizione, che è il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018:
1)se il lavoratore è in possesso di almeno 20 anni di contributi, potrà avvalersi dell’opzione per il part-time se entro il 31 dicembre 2018 raggiunge l’età di 66 anni e 7 mesi; se donna, invece, qualora negli anni 2016 e 2017 raggiunga l’età di 65 anni e 7 mesi o raggiunga l’età di 66 anni e 7 mesi nell’anno 2018;
2)se il lavoratore è in possesso di almeno 5 anni di contributi, potrà avvalersi dell’opzione per il part-time se entro il 31 dicembre 2018 raggiunge l’età di 70 anni e 7 mesi (uomo o donna).
Vale la pena segnalare che, nel caso di lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (lavoratori, cioè, che rientrano in pieno nel «regime contributivo» delle pensioni), per maturare il diritto alla pensione è richiesto, oltre all’età (66 anni e 7 mesi) e ai contributi (non meno di 20 anni), che l’importo della pensione risulti pari ad almeno 644,12 euro al mese; in caso contrario, non si ha diritto di andare in pensione. Sarà il ministero del lavoro e l’Inps a dire se tale condizione si applicherà o meno anche alla nuova opzione per il part time.
L’opzione per il part time. In presenza di entrambe le predette condizioni, il lavoratore ha la possibilità di optare per il part time. Attenzione, però. La decisione non è solo sua, ma va presa d’accordo con il datore di lavoro, nel vero senso della parola (accordo), che riguarderà tutti i termini dell’opzione, vale a dire la trasformazione del rapporto di lavoro che da «tempo pieno e indeterminato» diventa a «tempo parziale e determinato», con la cessazione già prefissata al giorno del compleanno dell’età per la pensione di vecchiaia che dovrà cadere necessariamente entro il 31 dicembre 2018 (cioè in uno degli anni 2016, 2017 oppure 2018).
La trasformazione del rapporto. La trasformazione del rapporto a part time potrà avvenire nelle seguenti misure e durate:
a)misura = la riduzione dell’orario di lavoro potrà essere compresa tra il 40 e il 60 per cento del normale orario di lavoro; non sono previsti vincoli alla tipologia di part time, per cui è plausibile che la riduzione possa essere di tipo orizzontale (tutti i giorni lavorativi) oppure verticale (alcuni giorni della settimana, mese o anno) oppure misto (per alcuni periodi);
b)durata = la durata del part time sarà pari al periodo che va dal giorno dell’opzione (ossia dalla trasformazione del rapporto di lavoro) fino al giorno del compleanno dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, data a cui corrisponderà la cessazione del rapporto di lavoro.
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