Non è retroattiva la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati. È infatti ancora necessario il giudizio di ammissibilità per le cause già pendenti al 19 marzo di quest’anno.
È quanto ha affermato la terza sezione civile della Suprema corte di cassazione che, con la sentenza numero 25216 depositata il 15 dicembre 2015, hanno respinto il ricorso di un imprenditore che chiedeva il risarcimento a un magistrato, colpevole, secondo lui, di aver violato gravemente il contraddittorio nell’ambito di una casa riguardante la sua società e di aver applicato alla srl norme riservate alla spa.
I Supremi giudici, con una lunga motivazione, hanno affermato il carattere processuale delle vecchie e delle nuove norme. Per questo le disposizioni classe 2015 non possono trovare applicazione immediata ai giudizi già in corso.
Il concetto è stato tradotto dagli Ermellini nel principio per cui «la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui all’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per effetto dell’art. 3, comma 2, della legge 27 febbraio 2015, n. 18, non esplica efficacia retroattiva, onde l’ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione. Il giudizio di ammissibilità previsto dall’art. 5 cit. pertanto prosegue secondo le norme poste da questa disposizione qualora la domanda sia stata avanzata con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della legge n. 18 del 2015».
Ma non solo. Per gli Ermellini il principio affermato non è smentito dalla giurisprudenza che si è formata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 274 del codice civile, che prevedeva un giudizio di ammissibilità dell’azione per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
Anche la procura generale del Palazzaccio ha chiesto al collegio di legittimità, nell’udienza svoltasi lo scorso 8 luglio, di respingere il ricorso dell’imprenditore dichiarano inapplicabili al suo ricorso, depositato il 26 febbraio 2015, le nuove norme entrate in vigore meno di un mese più tardi.