di Vincenzo Josè Cavallaro  

 

Fatta la legge, pronta la modulistica. A poche ore dal varo definitivo della legge sul rientro dei capitali, l’Agenzia delle entrate ha messo in rete le bozze dei modelli per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria. A differenza dei modelli messi in rete in vigenza del dl n. 4/2014, poi non convertito, gli attuali modelli sono particolarmente snelli.

La domanda di accesso alla procedura, come anticipato su ItaliaOggi del 27 novembre scorso, potrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate dal professionista del contribuente che accede alla procedura. I saldi degli investimenti all’estero alla fine di ciascun periodo d’imposta dovranno essere suddivisi in base al paese dove gli attivi sono stati detenuti: paesi black list, paesi black list poi divenuti collaborativi, paesi non black list. Dovranno essere indicate le imposte relative ai maggiori imponibili in relazione alla procedura di emersione nonché gli apporti di attività finanziarie che hanno incrementato gli stock di attivi esteri. Nel modello è prevista la possibilità di richiedere l’applicazione degli effetti preclusivi all’accertamento nel caso in cui gli attivi oggetto di emersione siano stati, anche in parte, oggetto di scudo fiscale (ipotesi questa possibile se rispetto ad attivi regolarizzati nell’ambito delle passate edizioni degli scudi fiscali sono conseguite violazioni dichiarative per esempio relative agli obblighi di monitoraggio fiscale).

L’Agenzia delle entrate dà dunque prova di speditezza e di celerità e semplifica la procedura di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. I modelli in questione non modificano ciononostante la natura della procedura, che resta contraddittoria: presentati i modelli di accesso, seguirà una fase contraddittoria con l’Agenzia delle entrate nell’ambito della quale dovranno essere presentati i supporti documentali a corredo della domanda di accesso, e tra questi, in primis, gli estratti conto relativi agli attivi oggetto della procedura. Particolarmente rilevante appare l’obbligo fornire separata evidenza degli attivi oggetto di emersione in relazione al paese in cui sono stati depositati ed in relazione ai diversi anni per i quali il potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria non risulta colpito da decadenza. Risulterà particolarmente agevole, in questo modo, riconoscere i benefici in termini di riduzione delle sanzioni amministrative e di non raddoppio dei termini di accertamento per attivi che sono stati depositati in paesi black list divenuti collaborativi.

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