Con lettera al mercato del 15 aprile 2014 l’IVASS ha fornito indicazioni alle imprese al fine di dare attuazione agli Orientamenti, emanati da EIOPA ai sensi dell’art. 16 del Regolamento UE n. 1094/2010 in materia di governance, di valutazione prospettica dei rischi, di trasmissione di informazioni alle Autorità Nazionali competenti e di procedura preliminare per i modelli interni (nel seguito Preparatory Guidelines).
Le Preparatory Guidelines hanno lo scopo di assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che saranno assoggettate al regime Solvency II si preparino per tempo alla sua prima applicazione, prevista per il 1° gennaio 2016.
In tale quadro i contenuti segnaletici previsti dal Reporting Solvency II costituiscono un elemento di forte novità per le imprese ed è particolarmente utile che le strutture organizzative coinvolte nei nuovi processi possano valutare le proprie capacità mediante la compilazione e trasmissione delle informazioni richieste da EIOPA nelle Preparatory Guidelines, prima della piena implementazione di Solvency II.
Ora l’Istituto fornisce le prime istruzioni per la fase preparatoria della trasmissione delle informazioni alle Autorità Nazionali competenti (cd. Reporting) che sarà richiesto da Solvency II. In particolare si rappresenta il quadro degli impegni che le imprese in relazione alle modalità trasmissione dei dati all’IVASS ed al formato di scambio che sarà utilizzato.
Come indicato nella citata precedente lettera al mercato le imprese che dovranno effettuare le segnalazioni sono:
1. Per il reporting individuale:
a. Le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia
2. Per il reporting di gruppo:
a. Le imprese capogruppo con sede legale in Italia ad eccezione di quelle a capo di sottogruppi assicurativi italiani appartenenti a gruppi assicurativi di Stati membri;
L’Istituto auspica che anche le Rappresentanze italiane di imprese di assicurazione e riassicurazione con sedi legali in Stati terzi, tengano conto delle indicazioni contenute nella presente lettera al mercato, in vista dell’entrata in vigore del nuovo regime di solvibilità.
Le suddette imprese dovranno fornire i dati relativi al Quantitative Reporting Template (QRT) delle Preparatory Guidelines secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata.
Per la definizione dettagliata dei contenuti oggetto delle segnalazioni si fa riferimento alle Preparatory Guidelines citate in precedenza. Si segnala che i dati relativi ai Ring Fenced Funds ed ai remaining data non dovranno essere forniti, in linea con la decisione del Board dell’EIOPA assunta nella seduta del 30 settembre 2014.
In particolare i QRT dovranno essere trasmessi secondo la seguente tempistica:
| Reports | Reference date | Deadline |
Annual individual (AIS) | Solvency II Preparatory | 31 dicembre 2014 | 3 giugno 2015 |
Annual group (AG) | Solvency II Preparatory | 31 dicembre 2014 | 15 luglio 2015 |
Quarterly individual | Solvency II Preparatory | 30 settembre 2015 | 25 novembre 2015 |
Quarterly group | Solvency II Preparatory | 30 settembre 2015 | 7 gennaio 2016 |
Nello specifico i templates da trasmettere all’Istituto sono riportati nell’allegato n. 1.
Il contenuto dei templates è descritto nel Data Point Model (DPM) reso disponibile da EIOPA sul proprio sito istituzionale all’indirizzo:
https://eiopa.europa.eu/publications/solvency-ii-reporting-format/index.html.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle informazioni l’EIOPA ha chiesto di ricevere dalle Autorità Nazionali competenti la trasmissione dei dati unicamente nel formato eXtensible Business Reporting Language (XBRL), in quanto ritenuto maggiormente adeguato a soddisfare i requisiti richiesti per il Reporting Solvency II.
L’uso di XBRL all’interno dell’Unione Europea consentirà l’armonizzazione delle informazioni finanziarie, permetterà un approccio uniforme alle regole di validazione nonché la comparazione dei dati. L’Istituto ha considerato opportuna nella fase preparatoria la trasmissione, da parte dei soggetti vigilati, dei dati relativi ai business reporting templates nel suddetto formato.
Le imprese dovranno implementare tutti i controlli richiesti da EIOPA per assicurare l’accuratezza e la completezza dei dati. Tali controlli possono essere consultati nella documentazione distribuita da EIOPA.
Codice identificativo dei soggetti segnalanti L’EIOPA il 20 ottobre 2014 ha pubblicato gli orientamenti per l’utilizzo, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi assicurativi, di un codice di
identificazione univoco, il Legal Entity Identifier (codice “LEI”). Il LEI è infatti un codice alfanumerico a 20 cifre che consente l’individuazione chiara ed univoca di tutte le aziende che operano nei mercati finanziari globali. Tale codice mira ad istituire prassi di vigilanza uniformi nei vari paesi dell’Unione Europea attraverso l’armonizzazione progressiva delle modalità di identificazione dei soggetti giuridici, al fine di garantire la comparabilità dei dati e la possibilità di automatizzare i processi di gestione degli stessi.
L’Istituto intende pertanto adottare il LEI quale codice identificativo dei soggetti vigilati ai fini dell’informativa relativa al Reporting Solvency II. Si richiama, pertanto, l’attenzione delle imprese e dei gruppi assicurativi sulla necessità di richiedere a InfoCamere S.c.p.a, qualora non già disponibile, l’assegnazione del codice pre-LEI, al fine di avviare il processo di omologazione previsto a livello internazionale per l’ottenimento del LEI al fine di poter utilizzare tale codice già con l’invio dei dati annuali individuali (3 giugno 2015).
L’Istituto si avvarrà per la raccolta dei dati delle strutture informatiche della Banca d’Italia ed in particolare della piattaforma denominata Infostat.
Le imprese pertanto dovranno trasmettere tramite il portale Infostat i dati del Reporting Solvency II, così come previsto dalla citata tassonomia XBRL.
L’utilizzo di tale tecnologia presenta elevati standard di qualità dei dati e di sicurezza e semplifica le diverse attività del processo di gestione delle informazioni (inoltro delle segnalazioni, diagnostica, ricezione dei rilievi e trasmissione delle rettifiche). L’accesso a Infostat richiede un preventivo accreditamento delle imprese segnalanti alle quali l’Istituto provvederà a rilasciare le credenziali di accesso. Tale attività amministrativa verrà posta in essere orientativamente a partire dal mese di aprile 2015 e sarà preceduta da un’ulteriore comunicazione.
Eventuali chiarimenti a contenuto amministrativo di carattere generale o di natura tecnica, potranno essere richiesti attraverso la casella e-mail: quesiti.reporting@ivass.it.