Ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità del proprietario dell’animale è alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso il medesimo.
Tale responsabilità – che incontra il limite del caso fortuito, costituendo quindi un’ipotesi di responsabilità oggettiva – non trova il proprio fondamento in una specifica attività del proprietario quanto, piuttosto, in una relazione di proprietà o di uso, fra la persona fisica e l’animale.
La responsabilità di chi si serve dell’animale per il tempo in cui lo ha in uso, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., prescinde sia dalla continuità dell’uso, sia dalla presenza dell’utilizzatore al momento in cui l’animale arreca il danno.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 04/02/2014 n. 2414