L’IVASS ha pubblicato l’atteso regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014 sui requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
La bozza di regolamento era in pubblica consultazione dallo scorso gennaio.
Il regolamento dà attuazione all’art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (sviluppo-bis), che assegna all’IVASS il compito di definire con apposito regolamento “gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning.”
Secondo le previsioni del decreto 179/2012, l’intervento regolamentare:
– ha il fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi;
– tiene in considerazione la crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica;
– riunifica e armonizza la disciplina esistente in materia.
In coerenza con i suddetti obiettivi, il regolamento introduce una serie di previsioni innovative nel seguito descritte, riunifica e coordina le disposizioni contenute nei Regolamenti ISVAP 5/2006 e 34/2010 in tema di formazione e aggiornamento, promuove l’armonizzazione e razionalizzazione degli adempimenti formativi previsti per i diversi soggetti operanti nel mercato dell’intermediazione assicurativa, creditizia e finanziaria, attraverso l’avvicinamento alla disciplina di OAM e APF in alcuni aspetti di rilievo (standard organizzativi richiesti, modalità di fruizione dei corsi, requisiti dei soggetti formatori, modalità di accertamento delle competenze acquisite).
Destinatari degli obblighi formativi sono:
– agenti e brokers (sezioni A e B) limitatamente all’aggiornamento periodico1; produttori diretti di imprese (sezione C) e collaboratori (sezione E) di intermediari di “primo livello” – ovvero di agenti, brokers e iscritti in sezione D, quali banche, intermediari finanziari, SIM, Poste Italiane – tenuti a effettuare sia la formazione prima dell’iscrizione, sia l’aggiornamento periodico;
– tutti i soggetti – dipendenti e collaboratori operanti all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B e D del RUI, addetti dei call center dell’impresa e degli intermediari – che, pur non avendo obbligo di iscrizione nel Registro, sono tenuti a effettuare sia la formazione prima dell’avvio dell’attività, sia l’aggiornamento periodico.
Rispetto al quadro normativo preesistente (regolamento ISVAP 5/2006), il regolamento individua un trade off tra contenuti maggiormente prescrittivi a presidio della rigorosità ed effettività del percorso formativo, conservazione di opportuni spazi di autonomia per i vigilati, nuove forme di flessibilità organizzativa in ottica di contenimento dei costi e adattamento alle diverse realtà intermediatizie presenti nel mercato.
In sintesi, il regolamento disegna un sistema nel quale:
– il compito di impartire la formazione/aggiornamento è espressamente rimesso alle imprese e agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI per la rete dei collaboratori di cui si avvalgono; alle imprese per i produttori diretti e gli addetti dei propri call center. E’ prevista la possibilità di attuare forme di coordinamento nel caso di collaboratori con pluralità di incarichi. La logica ispiratrice è conforme al dettato del CAP (art. 119, art. 325) che pone in capo alle imprese e agli intermediari “di primo livello” la responsabilità delle reti verticali di cui si avvalgono;
– imprese e intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI possono impartire direttamente la formazione, oppure avvalersi di soggetti formatori, individuati con criteri selettivi volti a garantire standard elevati (enti certificati, Università riconosciute dal MIUR, associazioni di categoria di intermediari assicurativi, creditizi e finanziari). L’obbligo di certificazione per gli enti ai quali viene affidata in outsourcing la formazione iniziale è una delle maggiori novità del regolamento: tale obbligo non è previsto per i corsi di aggiornamento, in conformità con la disciplina dettata da OAM e al fine di contenere l’impatto sul mercato procedendo con gradualità all’innalzamento degli standard con prioritaria attenzione per il fronte maggiormente delicato della formazione iniziale. E’ tuttavia richiesto, ai fini dell’aggiornamento, che tali enti svolgano l’attività formativa come prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative;
– ulteriore novità è rappresentata dalla puntuale individuazione delle figure dei docenti, in base a criteri di esperienza e attinenza per materia (docenti universitari, formatori e professionisti, operatori qualificati del settore assicurativo);
– per quanto riguarda gli standard tecnologici richiamati dal decreto sviluppo-bis, è prevista la piena equiparazione tra corsi in aula e formazione a distanza (videoconferenza, webinar, e-learning), con l’introduzione di una disciplina specifica, a presidio della tracciabilità, effettività e interattività della FAD;
– per quanto riguarda gli standard organizzativi, si conferma l’impianto del regolamento ISVAP 5/2006 (monte-ore, corsi, test finale) con alcune significative modifiche che da un lato apportano maggiore flessibilità2, dall’altro introducono una disciplina più rigorosa per l’organizzazione dei corsi e per le modalità di valutazione delle competenze acquisite, in analogia con le circolari OAM in materia;
– per quanto riguarda i contenuti dei prodotti formativi, si individuano quattro aree tematiche (giuridica, tecnica, amministrativo-gestionale e informatica) suddivise in moduli, che costituiscono il “pacchetto base” della formazione iniziale e degli approfondimenti mirati da sviluppare in sede di aggiornamento. Inoltre sono previsti percorsi formativi integrativi in relazione alle caratteristiche soggettive degli intermediari e ai connotati oggettivi dell’attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, collocazione di forme pensionistiche complementari, gestione sinistri).
prevedendo forme di coordinamento finalizzate alla migliore ripartizione degli oneri nel rispetto degli standard minimi fissati con il presente regolamento. Gli artt. 6 e 7 definiscono i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale. In particolare, rispetto alla disciplina dettata dal regolamento ISVAP 5/2006 è introdotta una maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale, mantenendo intatto il monte-ore complessivo ma con una più libera distribuzione nell’arco del biennio (almeno 15 ore in un anno su 60 totali). L’obbligo di aggiornamento è riferito all’anno solare (dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione o all’inizio dell’attività), al fine di allineare le diverse scadenze, con semplificazione dell’attività di programmazione dei corsi. Sono puntualmente disciplinate le cause di sospensione e le condizioni per la ripresa dell’attività. L’art. 8 fissa le modalità di accertamento delle competenze acquisite, stabilendo i contenuti e le regole di svolgimento del test di verifica, che deve essere effettuato in aula per la formazione iniziale. L’articolo disciplina inoltre i contenuti dell’attestato e la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento del test. Per favorire il contenimento dei costi, la norma chiarisce che tanto l’attestato quanto la documentazione atta a dimostrare il corretto svolgimento del test possono essere rilasciate in formato digitale.
Il Capo III all’art. 9 individua le modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula, prevedendo la piena equiparazione e l’integrale intercambiabilità dei corsi a distanza rispetto ai corsi in aula. L’art. 10 disciplina le caratteristiche tecniche della videoconferenza e del webinar. Gli artt. 11 e 12 stabiliscono in dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali dell’e-learning (artt. 11 e 12), ispirate a criteri di tracciabilità, interattività, multimedialità ed effettività della fruizione.
Il Capo IV all’art. 13 fissa i contenuti dell’obbligo di formazione e di aggiornamento, stabilendo che detti obblighi devono essere finalizzati al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenze specializzate, a valutare l’adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del consumatore e alla comparazione dell’offerta esistente di altri prodotti analoghi, nonché ad assistere il consumatore nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale. Sono inoltre previsti percorsi formativi modulari, di base e integrativi, anche in relazione alle caratteristiche soggettive degli intermediari e alle caratteristiche oggettive dell’attività svolta
Il Capo V all’art. 14 fissa i requisiti dei soggetti formatori. Si stabilisce che le imprese e gli intermediari possono impartire direttamente la formazione iniziale e l’aggiornamento, ovvero affidarle in outsourcing alle associazioni di categoria degli intermediari, alle Università riconosciute dal MIUR, nonché, ove si tratti di formazione iniziale, ad enti in possesso di precise certificazioni di qualità, ovvero, ove si tratti di aggiornamento, ad enti che svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative. Sono puntualmente disciplinati i requisiti dei docenti.
Il Capo VI introduce modifiche e abrogazioni a precedenti atti regolamentari. In particolare, l’art. 15 riporta le modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, l’art. 16 riporta modifiche al Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009, l’art. 17 riporta modifiche al regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
Il Capo VII contiene le disposizioni transitorie e finali. L’art. 18, considerati gli adempimenti imposti dalla nuova regolamentazione, disciplina il regime transitorio sia per la formazione che per l’aggiornamento, riconoscendo validità fino al 30 giugno 2015 alle attività formative e di aggiornamento svolte e completate ai sensi del regolamento ISVAP 5/2006.
In particolare, l’aggiornamento conseguito in base a tale regolamento entro la data sopra richiamata è valido sia ai fini del completamento dei “vecchi” obblighi su base annuale (in caso di disallineamento con l’anno solare), sia ai fini del computo nel monte ore biennale previsto dalla nuova disciplina. La disciplina transitoria ha l’obiettivo di pervenire ad un passaggio graduale al nuovo set di regole, con un periodo di transizione idoneo a consentire i necessari adattamenti organizzativi e di pianificazione dell’attività e a dare spazio al completamento dei percorsi formativi già avviati nel 2014 o già organizzati secondo le vecchie regole. L’art. 19 regola la pubblicazione, l’art. 20 fissa la data di entrata in vigore al 1 gennaio 2015. Il regolamento è stato oggetto di pubblica consultazione sul sito dell’Istituto dal 28 gennaio 2014 al 14 marzo 2014.
Durante tale periodo sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 77 soggetti: associazioni di categoria del settore assicurativo, bancario e finanziario, imprese assicurative, intermediari assicurativi e riassicurativi, società di formazione e professionisti del settore, associazioni dei consumatori, studi legali, consulenti e altri
I commenti ricevuti e le relative valutazioni dell’Istituto sono riportati nel documento “Esiti della pubblica consultazione”, pubblicato sul sito dell’IVASS.
Ove condivise, le proposte ricevute sono state recepite nel testo regolamentare, unitamente ad alcune marginali modifiche apportate d’ufficio per maggiore chiarezza e coerenza espositiva.
Relativamente agli effetti della regolamentazione sopra delineata sui soggetti vigilati, alla luce dei principi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 il testo:
– si muove nell’ambito di un quadro normativo generale già esistente per quanto riguarda gli obblighi formativi e di aggiornamento;
– risponde all’esigenza di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali e di riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, come richiesto dalla normativa primaria sopra richiamata;
– rafforza il ricorso a mezzi telematici per la fruizione della formazione/aggiornamento, introducendo regole in merito; attraverso la piena equiparazione della formazione a distanza ai corsi in aula, persegue anche il fine di contenimento dei costi logistici e organizzativi;
– persegue l’obiettivo di armonizzazione delle discipline che regolano la materia nei settori assicurativo, creditizio e finanziario, con razionalizzazione delle relative incombenze. Conclusivamente, il nuovo regolamento è adeguato all’obiettivo previsto dal decreto “sviluppo-bis” e produce per i soggetti vigilati un sostanziale beneficio dall’innalzamento della market quality, grazie a standard professionali più elevati e maggiore flessibilità organizzativa a fronte di costi di adeguamento variabili in dipendenza delle diverse scelte operative.
Il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.