Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, alla luce della disciplina prevista dagli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile), è ammissibile che una società assicuratrice venga contemporaneamente evocata in giudizio sia in proprio, quale incorporante l’assicuratore dell’autovettura del responsabile del sinistro, sia quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per l’ipotesi che il veicolo risulti privo di copertura assicurativa, in quanto fra le due posizioni vi è autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, agendo essa, quale impresa designata, per conto e con le finalità proprie della Consap-Gestione autonoma del F.G.V.S., su cui ricadono le conseguenze economiche del risarcimento.
La disciplina che regola il risarcimento dei danni da circolazione stradale quando il veicolo danneggiante rimanga non identificato, scoperto di assicurazione, o risulti assicurato con una impresa in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi venga posta successivamente.
In tal caso, come prevede la L. n. 990 del 1969, art. 19, è costituito un Fondo di Garanzia per le vittime della strada che provvede al risarcimento dei danni e la liquidazione dei danni è effettuata dall’impresa designata per il territorio in cui il sinistro è avvenuto a norma del successivo art. 20.
Tale articolo prevede che le somme anticipate dalle imprese designate saranno rimborsate dalla Consap-Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l’istituto predetto.
L’eventuale azione per il risarcimento deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa designata.
Il legislatore ha in tal modo creato un sistema di protezione nei confronti dei soggetti danneggiati a seguito di incidente stradale, tale da rendere effettiva la tutela introdotta con la previsione dell’obbligo della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, di modo che il soggetto danneggiato possa ottenere dal F.G.V.S., con alcuni limiti, il risarcimento dei danni anche in ipotesi in cui non sia possibile identificare il veicolo danneggiante e di conseguenza l’assicuratore, o il veicolo investitore sia privo di assicurazione, o l’impresa assicuratrice sia in fase di liquidazione coatta amministrativa.
Dall’insieme di tali norme viene delineata la funzione della impresa designata come soggetto che agisce per conto del F.G.V.S., destinataria della richiesta di risarcimento dei danni dal momento del verificarsi di una delle ipotesi previste dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, che liquida i danni con somme che sono a carico del F.G.V.S., che provvederà successivamente al rimborso.
Alla luce della disciplina prevista dalla L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 20 è ammissibile che una società assicuratrice partecipi al giudizio sia in proprio che quale impresa designata dal F.G.V.S., in quanto fra le due posizioni vi è autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, in quanto quando l’impresa agisce quale impresa designata opera per conto e con le finalità proprie della Consap- Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sulla quale ricadono le conseguenza economiche del risarcimento.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 08/04/2014 n. 8136