di Valerio Stroppa  

 

Sono indeducibili per il professionista i contributi versati a un fondo avente esclusivamente fine assistenziale. Enti, casse e società di mutuo soccorso previste dall’articolo 51 del Tuir non sono infatti equiparabili ai fondi sanitari integrativi, disciplinati dlgs n. 502/1992 e richiamati dall’articolo 10 del Tuir tra gli oneri deducibili.

Questa la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 107/E del 3 dicembre 2014.

Una libera professionista aveva presentato istanza di interpello volta ad accertare la deducibilità dei contributi assistenziali pagati nel 2013 a un fondo sanitario. Quest’ultimo, attivo nell’erogare prestazioni integrative e sostitutive del Ssn, risulta regolarmente iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari, nella sezione dei fondi che operano ai sensi dell’articolo 51 del Tuir, ma non anche alla sezione dei fondi ex articolo 10 del Tuir. Il fondo è aperto a tutti i cittadini, lavoratori dipendenti e non, che su base volontaria intendono incrementare la propria copertura sanitaria per sé e per la propria famiglia, beneficiando dei vantaggi mutualistici. A fronte di queste premesse, la professionista riteneva di poter comunque dedurre dal reddito complessivo la quota versata al fondo. Secondo l’interpellante, l’articolo 10 fissa il principio generale, mentre l’articolo 51 una norma speciale, non limitando però il perimetro dell’agevolazione tributaria.

Diverso il parere dell’Agenzia. L’articolo 51 del Tuir detta le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente. In questo contesto, vengono elencate in maniera tassativa le somme che, benché percepite in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono a formare il reddito. Tra queste rientrano i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale». Posto che il professionista non è un lavoratore subordinato, e quindi non può applicare direttamente la disposizione, è necessario verificare se il fondo in questione rientra tra quelli integrativi del Ssn, la cui deducibilità delle quote è comunque assicurata dall’articolo 10 del Tuir.

Sul punto l’Agenzia ha acquisito il parere del ministero della salute. Secondo il dicastero, però, «gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir, non possono essere equiparati ai fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 9 del dlgs n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del Tuir». Già il dm attuativo del 31 marzo 2008 aveva precisato che gli enti assistenziali tipicamente accessibili ai lavoratori dipendenti «non devono rientrare nell’ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del Ssn, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi», aggiunge il ministero.

In questa direzione, segnalano le Entrate, va anche la relazione illustrativa alla legge n. 244/2007, laddove spiega di aver razionalizzato la disciplina fiscale degli sgravi per i versamenti di contributi a casse sanitarie «uniformando la misura massima della deduzione prevista, per i soli dipendenti, dall’art. 51 del Tuir a quella prevista per tutti i contribuenti, ma con esclusivo riferimento ai fondi integrativi del Ssn, dall’articolo 10». Sulla scorta di tali considerazioni, l’Agenzia nega la deducibilità dei contributi versati dal richiedente.