Nella clausola di un contratto di assicurazione che prevede una perizia contrattuale, è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale: prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, quindi, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. L’obbligo della rinunzia alla tutela giurisdizionale, inoltre, non può non ritenersi cessato quando l’espletamento della perizia non sia più oggettivamente possibile per essere definitivamente venuto meno l’oggetto indispensabile ai fini dell’accertamento peritale da espletare.
La clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento, ad un collegio di esperti, degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche) implica la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti da esso. Tali limitazione alla tutela giurisdizionale tuttavia, cessano quando l’espletamento della perizia non sia più oggettivamente possibile per essere venuto meno definitivamente l’oggetto dell’accertamento peritale da espletare.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 01/04/2014 n. 7531