Sì al risarcimento dell’infortunio capitato mentre si accompagna il figlio a scuola. Se il tragitto casa-lavoro è interrotto o deviato per necessità familiare di dover portare un figlio a scuola, la tutela assicurativa dell’Inail non s’interrompe e il lavoratore ha diritto al risarcimento come si trattasse di un infortunio in itinere. Lo spiega lo stesso Inail nella circolare n. 62/2014 con cui cambia orientamento e dispone l’applicazione del nuovo indirizzo ai casi futuri e a quelli non ancora chiusi.
Infortunio in itinere. La tutela dell’infortunio in itinere è disciplinata dall’art. 12 del dlgs n. 38/2000. È previsto, in particolare, l’esclusione della tutela in «caso d’interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate», per tali intendendosi quelle non dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Accompagnare i figli a scuola. Ancora oggi, spiega l’Inail, continua a suscitare perplessità il significato da dare al concetto di esigenze essenziali. In particolare, sono stati posti quesiti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio. L’Inail ha sempre escluso questa tutelabilità, in particolare per quegli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola. Tuttavia, sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale, previo parere dell’avvocatura generale, l’Inail ritiene ora di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le predette deviazioni.
Sì alla tutela. Nello specifico l’Istituto assicuratore stabilisce che, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto oppure deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei seguenti limiti. In primo luogo il riconoscimento è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come per esempio l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e «necessitato» tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
Efficacia del nuovo indirizzo. Il nuovo orientamento, precisa infine l’Inail, si applica ai casi futuri, nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative oppure giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.