L’IVASS ha pubblicato il provvedimento n. 12 del 2013 che modifica il regolamento 5/2006 relativamente agli articoli 9 e 10 sulla prova di idoneità per l’iscrizione alle sezioni A e B del RUI.
Confermata la bozza in pubblica consultazione, che prevede l’eliminazione della prova orale.
In allegato il provvedimento e qui di seguito, per comodità gli articoli modificati del regolamento 5/2006.
Art. 9
(Prova di idoneità)
1. La prova di idoneità è indetta dall’ISVAP, almeno una volta l’anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet.
2. Nel provvedimento che indice la sessione d’esame, l’ISVAP stabilisce le sedi, le modalità di svolgimento ed ogni altra informazione relativa alla prova di idoneità. Nel medesimo provvedimento sono determinate le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
4. La prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
5. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa, la prova di idoneità verte, oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
5 bis. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, la prova di idoneità verte sulle materie di cui al comma 5.
7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.
Art. 10
(Commissione esaminatrice)
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:
a) due dirigenti dell’ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due funzionari dell’ISVAP;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell’ISVAP.
3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove sia necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell’ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell’ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l’espletamento della prova di idoneità.
4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall’ISVAP nel provvedimento di nomina.