Pur in assenza di una adeguata opera di prevenzione dei rischi e informazione sugli stessi addebitabile al datore di lavoro, il lavoratore è comunque tenuto a verificare la sicurezza nell’impiego di materiali, attrezzature e sostanze pericolose, utilizzando gli stessi in maniera corretta e prudente, astenendosi dal porre in essere attività potenzialmente dannose per la propria ed altrui incolumità.
Cassazione penale sez. IV, 15 marzo 2013 n. 45918