L’accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiarne di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito.
La liquidazione del danno, peraltro, non può essere effettuata in modo automatico in base ai criteri dettati dall’art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita a indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica.
Cassazione civile sez. III, 19 novembre 2013 n. 25939