Il cartello stradale costituisce solo il mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l’avvenuta emanazione di quel provvedimento.
Non è, quindi, sufficiente la mera esistenza del cartello stradale, ma occorreva invece la prova che questo sia stato apposto legittimamente, e cioè in base ad un legittimo provvedimento dell’organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione.
Cassazione civile sez. VI, 15 novembre 2013, n. 25771