DI LEONARDO COMEGNA E CARLA DE LELLIS

Il ricongiungimento dei contributi torna a essere gratuito. Sarà una «totalizzazione retributiva », che dà cioè diritto a più quote di pensioni, tutte calcolate con il sistema retributivo, da parte dei diversi istituti previdenziali presso i quali sono stati versati i contributi. Un emendamento dei relatori presentato ieri al ddl Stabilità, infatti, introduce una nuova forma di totalizzazione per favorire i circa 610 mila lavoratori/ trici che hanno lavorato e versato contributi sia nel pubblico che nel privato e che, per effetto della riforma delle pensioni del 2010, dovrebbero adesso pagare un conto salatissimo per ricongiungere gli spezzoni contributivi al fi ne di ottenere una pensione. Con la nuova formula di totalizzazione «retributiva», invece, non ci sarà bisogno di spostare i contributi e, quindi, nessun conto da pagare per i lavoratori. Chi nel frattempo avesse richiesto la ricongiunzione onerosa, avrà un anno di tempo (fi no al 31 dicembre 2013) per ripensarci e chiedere la restituzione di quanto versato. Il problema delle ricongiunzioni. Spostare la contribuzione da un fondo di previdenza non è più un problema, grazie all’emendamento di ieri nell’ambito della legge di stabilità in discussione in commissione bilancio del senato. È stata così corretta una norma «cattiva» nella manovra economica dell’estate di due anni fa (legge n. 142/2010), che aveva cancellato di botto le ricongiunzioni gratuite a partire dal 1° luglio del 2010. La ricongiunzione nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dei periodi assicurativi maturati in gestioni «alternative » dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, disciplinata dall’art. 1 della legge n. 29/1979, si rivolge ai lavoratori dipendenti che siano stati iscritti presso forme obbligatorie di previdenza «alternative» riconoscendo loro la facoltà, ai fi ni del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali. Detta facoltà può essere esercitata se il lavoratore può far valere periodi di contribuzione che non siano già stati utilizzati per la liquidazione di una pensione. Totalizzazione «contributiva ». La legge n. 122/2010 ha abrogato la disciplina delle ricongiunzioni gratuite nei vari ordinamenti pensionistici. D’allora (luglio 2010), i lavoratori non possono più spostare i contributi da un fondo a un altro conservando pienamente i diritti pensionistici, se non a pagamento. L’alternativa gratuita rimasta a loro disposizione è la totalizzazione. Tuttavia, mentre la ricongiunzione consente di avere una pensione «retributiva» (cioè calcolata con il vecchio sistema in percentuale delle retribuzioni da lavoro), la totalizzazione presuppone comunque e sempre il calcolo della pensione con il criterio contributivo, cioè in percentuale dei contributi versati durante gli anni di lavoro (notoriamente meno conveniente della pensione retributiva). Con l’emendamento presentato ieri dai relatori la situazione dovrebbe rimettersi a posto; almeno per la maggior parte perché non si tratta di un ritorno al passato. In pratica, viene introdotta la possibilità di totalizzare i contributi conservando il diritto al calcolo della pensione retributiva. Così, se un lavoratore ha pagato i contributi all’Inps e all’Inpdap, potrà far valere il cumulo dei due periodi ai fi ni della maturazione del diritto alla pensione, mentre ciascun ente (Inps e Inpdap) procederà a calcolare la propria quota di pensione in base al sistema retributivo. Il calcolo fi nale della pensione (ecco la novità, rispetto alla vecchia ricongiunzione) non sarà lo stesso di quello che si sarebbe avuto con la ricongiunzione, perché la totalizzazione retributiva presuppone che ciascun ente calcoli la pensione «sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento ». Il che vuol dire, per esempio, che può capitare che una quota di pensione venga calcolata anche con riferimento a stipendi incassati molti anni fa; mentre con la ricongiunzione la pensione sarebbe stata calcolata tutta sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni. Un anno per ripensarci. Per evitare disparità di trattamento rispetto a quanti, dal 1° luglio 2010, avessero già richiesto la ricongiunzione (intanto divenuta onerosa), l’emendamento dà un anno di tempo (presumibilmente, quindi, entro il 31 dicembre 2013) ai lavoratori per richiedere il recesso e la restituzione di quanto già versato, a condizione di non aver già ottenuto la liquidazione della pensione. Vale la nuova vecchiaia. La nuova totalizzazione, stabilisce inoltre l’emendamento, dà diritto alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti stabiliti dalla riforma Fornero. Quelli in vigore dal prossimo anno sono indicati in tabella. © Riproduzione riservata