La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile contrattuale, a mente della quale la garanzia assicurativa è prestata per ogni sinistro di importo rientrante tra un ammontare minimo ed uno massimo, va interpretata nel senso che la nozione di “sinistro”, adottata dalle parti, non possa che essere riferita all’evento di danno considerato unitariamente e non scomposto nei singoli episodi che ne integrano l’essenza giuridico-economica, rappresentata dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato, senza che assuma rilievo, in proposito, la circostanza del frazionamento dell’unica condotta criminosa, integrante gli estremi della fattispecie a formazione progressiva.
La sentenza della terza sezione civile accoglie le doglianze di un assicurato garantito da polizza della responsabilità civile che contemplava la garanzia anche per fatti dolosi commessi dalle persone delle quali l’assicurato deve rispondere.
Si tratta di furti di beni di modesto valore che il dipendente della contraente doveva invece proteggere.
I sinistri succedutisi in tempi diversi cadevano per valore sotto lo scoperto-franchigia convenuto per ogni sinistro.
Di qui la decisione della Corte d’Appello di dichiarare non garantiti gli eventi. La Corte di Cassazione va di diverso avviso rifacendosi a teorie penalistiche che unificano i diversi episodi avvalendosi del concetto di reato continuato e quindi cumulando, per superare i minimi di scoperto, i singoli valori in gioco. Il commento evidenzia il contrasto di questa decisione con la riforma dell’istituto del reato continuato ex art. 81 c.p. e con l’insegnamento interpretativo delle Sezioni Unite penali.
Cassazione Civile, sez. III, 29 Settembre 2011, N. 19865