Il ruolo del responsabile operativo dello stabilimento, con potere di iniziativa e di spesa in materia di sicurezza del lavoro, è equiparabile, quanto agli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori, alla posizione di garanzia del datore di lavoro, gravando sullo stesso i medesimi obblighi di protezione dai rischi specifici inerenti l’attività lavorativa svolta, con il conseguente obbligo di impedire l’evento lesivo.
Cassazione penale, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 2816