L’ISVAP ha emanato la nuova disciplina delle polizze legate ai mutui.
La norma regolamentare che viene introdotta con il Provvedimento 2946 stabilisce che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari (o vincolatari) delle stesse.
Si è posto fine – scrive in una nota l’Istituto di vigilanza – in tal modo a un conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori.
Anche in Francia il Governo era intervenuto in materia con una legge voluta dalla Lagarde, che però stabilisce sostanzialmente che le banche sono costrette ad accettare polizze assicurative legate ai mutui stipulate da altre compagnie (purché conformi alla normativa). Tale legge, che pure presenta lati poco chiari e che possono dare adito a diverse interpretazioni, non ha comunque portato a grandi cambiamenti nel mercato, secondo una recente indagine e le banche continuano ad essere dominanti nella fornitura e intermediazione di polizze legate ai mutui.
La disposizione, che entrerà in vigore il 2 aprile 2012, in modo da offrire agli operatori un congruo periodo di adeguamento, è stata adottata al termine di un processo di pubblica consultazione che ha interessato, oltre al mercato, le principali associazioni dei consumatori che hanno condiviso l’impostazione del provvedimento.
L’intervento regolamentare trae origine dalla rilevazione di prassi di mercato pregiudizievoli per i consumatori nell’offerta di polizze in cui gli intermediari assumono anche la veste di beneficiari (o vincolatari), in un mercato – quello delle polizze connesse a mutui e prestiti da parte di banche e intermediari finanziari – che ha raccolto 2,4 miliardi di euro nel 2010.
Già nel 2009 l’ISVAP aveva effettuato una prima indagine sulla distribuzione delle polizze assicurative abbinate a mutui e prestiti personali, rilevando che:
1) le polizze abbinate a mutui e prestiti, sebbene non obbligatorie, sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito;
2) le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico, da pagare anticipatamente all’atto dell’accensione del mutuo o prestito, spesso con aggiunta del premio all’importo finanziato;
3) la banca (o l’intermediario finanziario) richiede al cliente di essere designata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni offerte dalla polizza allo scopo quasi esclusivo di soddisfare propri interessi (protezione della posizione creditoria, riduzione del capitale di vigilanza, immediatezza della riscossione in caso di sinistro);
4) la banca (o l’intermediario finanziario) ottiene il soddisfacimento di tali interessi facendo gravare il costo della polizza sul cliente e richiedendo l’applicazione di provvigioni esorbitanti;
5) a causa di tali politiche di prezzo, le polizze in abbinamento a mutui o prestiti presentano aliquote provvigionali medie più elevate (44% con punte del 79%) rispetto a quelle distribuite dagli agenti (20%).
Ad esito dell’indagine l’Autorità, dopo aver sollecitato, senza esiti significativi, le principali associazioni di categoria ad intervenire sui propri aderenti allo scopo di creare le condizioni per introdurre maggiore concorrenza e ridurre i livelli provvigionali, era intervenuta con un primo Regolamento (n. 35), poi parzialmente annullato dal TAR del Lazio per vizi procedurali.
Nell’ambito della seconda pubblica consultazione, l’ISVAP nell’aprile 2011 ha effettuato una nuova indagine conoscitiva sulle polizze abbinate a mutui e finanziamenti che non ha evidenziato modifiche nelle pratiche di vendita, continuandosi a registrare l’applicazione di livelli provvigionali molto elevati, con punte dell’80% dei premi. A mero titolo di esempio, sono risultati casi in cui ad un cliente di 40 anni per un’assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura di un mutuo ventennale di 200.000 euro è stato chiesto un premio in unica soluzione di 9.636 euro, di cui 3.854 euro per la copertura tecnica del rischio e 5.782 euro per costi complessivi, di cui 5.011 a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione (ossia il 52% del premio complessivo).