Anche i dati delle assicurazioni all’anagrafe tributaria. Dal 30 giugno prossimo, l’Agenzia delle entrate potrà chiedere alle imprese le informazioni relative alle polizze collegate agli indici di Borsa o dei fondi comuni e alle operazioni di capitalizzazione.
Con specifico provvedimento direttoriale dello scorso 6 dicembre (protocollo n. 2011/175022), l’Agenzia delle entrate ha dato attuazione alle disposizioni inserite nei commi 24 e 25, dell’art. 23, dl n. 98/2011 (manovra correttiva), con le quali il legislatore ha esteso la possibilità di ottenere i dati utili all’accertamento dei contribuenti, attraverso le indagini finanziarie nei confronti di società ed enti assicurativi, mediante l’invio di una comunicazione telematica.
Prima dell’entrata in vigore della manovra correttiva, ancorché agli intermediari finanziari in genere potesse essere richiesto qualsiasi dato, notizia, informazione o documento riguardante qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione eseguita, nell’ambito delle imprese assicurative la comunicazione dei dati restava limitata a quelli concernenti le assicurazioni riferibili al cosiddetto «ramo vita», con accesso consentito esclusivamente nei confronti delle banche e delle poste italiane.
Con il dl n. 98/2011, invece, come indicato nel provvedimento, l’acquisizione dei dati e delle notizie è stata estesa alle società e agli enti assicurativi che, a partire dal prossimo 30 giugno, dovranno inviare le comunicazioni prescritte nel provvedimento licenziato, relativamente alle polizze unit-linked, index linked e ai contratti e alle operazioni di capitalizzazione; si tratta, soprattutto, di contratti finanziario-assicurativi il cui valore dipende direttamente dalle prestazioni di un’attività di riferimento, ancorati a indici borsistici o alla performance di taluni fondi d’investimento.
È opportuno evidenziare che nelle polizze comunemente emesse sul territorio nazionale, la modalità «linked» risulta abbinata a operazioni di mera «capitalizzazione» ovvero in assenza totale di qualsiasi dipendenza o correlazione con la durata della vita umana (cosiddetto «effetto demografico» o «effetto attuariale»).
Pertanto, entro il 30/04/2012, le società e gli enti assicurativi obbligati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), con le modalità prescritte dal provvedimento direttoriale del 22/12/2005, mentre le comunicazioni in commento comporteranno l’esonero, limitatamente ai prodotti assicurativi indicati, dall’invio della comunicazione all’Anagrafe tributaria, di cui al comma 4, dell’art. 7, del dpr n. 605/1973.
Come indicato nelle motivazioni inserite in calce al provvedimento, in tal modo «_ sono acquisite, tramite la procedura telematica a supporto delle indagini finanziarie, dati e notizie di natura finanziaria relativi a tutti i contratti di assicurazione attuati attraverso piani finanziari pluriennali d’investimento e forme pensionistiche complementari _» ovvero l’esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti, concernenti i dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale, secondo le modalità e i termini fissati da un precedente provvedimento del direttore delle Entrate del 19/01/2007, come successivamente modificato e integrato.
Sul punto è opportuno ricordare che risulta, inoltre, ulteriormente ampliata la possibilità di effettuare indagini di natura finanziaria, disponendo l’acquisizione delle garanzie prestate da ogni tipo di intermediario finanziario nell’interesse dei propri clienti, agevolando l’identificazione dei soggetti titolari di dette polizze, oggetto di controllo tributario, che risultino aver effettuato operazioni di natura finanziaria o essere titolari di rapporti di qualsiasi natura.
In effetti, l’articolato intervento della manovra correttiva, attraverso le modifiche introdotte all’articolo 33, dpr n. 600/1973 e all’art. 52, dpr n. 633/1972, permette con maggiore celerità l’accesso, presso ogni tipo di operatore finanziario, destinato all’acquisizione di dati e notizie relative a tutti i rapporti intrattenuti, naturalmente in tal caso di natura strettamente finanziaria.
Con riferimento ai dati e alle notizie inviate con la comunicazione in commento, invece, appare fin troppo chiaro che l’acquisizione degli stessi è anche finalizzata all’implementazione del data base da utilizzare per l’accertamento sintetico (cosiddetto «redditometro»), di cui all’art. 38, del dpr n. 600/1973.