La legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha mantenuto il nuovo limite per l’utilizzo del contante all’importo di 1000 euro, inserendo una “sanatoria” per tutte le eventuali infrazioni sino al 31 gennaio 2012.
L’ANIA fornisce alle associate alcuni chiarimenti sull’applicazione pratica delle nuove disposizioni.
Sulla base di contatti intercorsi per le vie brevi con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ANIA precisa che:
– nel caso di pagamento di premi assicurativi r.c. auto la soglia di euro 1.000 per l’utilizzo del contante rileva solo con riferimento al singolo rapporto assicurativo.
Pertanto nel caso di pagamento contemporaneo di più premi, ciascuno relativo ad un diverso rapporto contrattuale, può essere corrisposta una somma in contanti complessiva pari o superiore ai 1.000 euro, purché per ognuno di tali contratti il premio in pagamento non sia pari o superiore a detta cifra (ad esempio, pagamento complessivo di 1.800 euro relativo a due contratti, ciascuno con premio di 900 euro);
– nel caso di pagamenti di premi assicurativi r.c. auto contrattualizzati in forma rateizzata, la soglia di 1.000 euro per l’utilizzo del contante rileva solo con riferimento a ciascuna rata, senza considerare l’importo dell’intero premio.
Ovviamente quanto affermato deve trovare esatto riscontro nella documentazione di polizza e nei singoli quietanzamenti.
Le imprese restano peraltro libere di adottare al loro interno criteri più restrittivi, dando ulteriore risalto alle finalità della normativa.
Nei rami vita è vietato il pagamento di premi in contanti e che nei rami danni diversi dall’assicurazione r.c. auto è invece possibile, ma nel limite di 750 euro “annui per ciascun contratto” (v. art. 47, comma 3, del regolamento ISVAP n. 5 del 2006).