Gli imprenditori, fra cui gli agenti di assicurazione, pagano l’Irap sono se titolari di un’autonoma organizzazione.
Con la sentenza n. 26158 del 6 dicembre 2011, la Corte di cassazione consolida la linea interpretativa che appoggia il prelievo Irap a carico degli imprenditori solo se hanno un’autonoma organizzazione: dipendenti e beni strumentali che superano il minimo indispensabile.
In particolare l’Agenzia delle entrate ha presentato alla sezione tributaria il quesito «se, in relazione all’Irap, per gli imprenditori, tra i quali ai sensi dell’art. 2195 cc. vanno compresi anche gli agenti di assicurazione, il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 cc) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini Irap».
A questa domanda la Cassazione ha dato una risposta negativa usando un principio di diritto sancito per gli agenti di commercio due anni fa (sentenza n. 12111): «La soggezione ad Irap della loro attività è possibile solo nell’ipotesi nella quali sussista il requisito della autonoma organizzazione, che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato».
La motivazione di ieri si incardina in una giurisprudenza inaugurata dalla sezione tributaria l’anno scorso con la sentenza n. 21124 e che aveva ritenuto esentati dall’Irap tutti i piccoli imprenditori. In un passaggio chiave di quelle motivazioni la Cassazione scrive infatti che «alla stessa conclusione occorre, a maggior ragione, pervenire in ordine alle attività svolte da quei soggetti, come quello in esame (artigiano), che si collocano, sul piano civilistico, non nella categoria degli imprenditori – nella quale rientrano anche gli esercenti le attività ausiliarie di cui all’art. 2195, primo comma, n.5, cod. civ. (come gli agenti di commercio e i promotori finanziari) –, ma in quella dei piccoli imprenditori, i quali, ai sensi dell’art. 2083 cod. civ., sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia». Ma non basta. Poche righe più avanti la Cassazione infligge il vero duro colpo all’imposta più discussa degli ultimi dodici anni. «In questo caso – ecco il punto – appare ancor più evidente l’esigenza di evitare l’assoggettamento ope legis al tributo».