GIURISPRUDENZA

Autore: Andrea Magagnoli
ASSINEWS 369 – Dicembre 2024

Nel caso in cui l’autorità amministrativa attraverso una apposita delibera abbia dichiarato la presenza di uno stato di calamità non può essere esclusa la responsabilità per cose in custodia prevista dall’articolo 2051 codice civile. Essa infatti non potrà trovare configurazione nel solo caso in cui venga data la prova del caso fortuito ovvero di una condotta colposa del soggetto danneggiato.

Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21461 depositata il 31 luglio 2024.

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