di Leandro Giacobbi

Il disegno di legge di revisione del Codice della strada ha ricevuto l’approvazione anche dal Senato, diventando così legge. Il percorso parlamentare del testo era iniziato a ottobre 2023 e, a marzo scorso, aveva già superato l’esame della Camera. Dopo il voto, alcune novità entreranno in vigore immediatamente, mentre altre richiederanno un ulteriore intervento da parte del Governo, che dovrà emanare decreti attuativi per definire nel dettaglio le nuove norme, come quelle relative ai monopattini.

Nel frattempo, i commenti sui monopattini si sono molto concentrati sull’obbligo assicurativo con contributi, addirittura, sui probabili costi per gli utenti. In realtà, la normativa su questa materia – obbligo assicurativo – è stata abbastanza laconica.

Infatti, il nuovo decreto interviene con tutta una serie di modifiche e di aggiunte sulla legge 27 dicembre 2019 n. 160 che disciplinava al comma 75 l’utilizzo dei monopattini; tra le aggiunte vi è il comma 75-vicies quinquies che recita: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

Questo comma 75-vicies quinquies – evitiamo i commenti per la numerazione della legge che non dovrebbe esistere in una nazione evoluta – presenta un oggetto (il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica) ed una normativa da applicare (titolo X del codice delle assicurazioni private).

Per l’oggetto il comma 75, che descrive i requisiti del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, è stato pressoché confermato con le seguenti sei proprietà:

  1. a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  2. b) assenza di posti a sedere;
  3. c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
  4. d) segnalatore acustico;
  5. e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
  6. f) la marcatura ‘CÈ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

La sola importante novità è la lettera a), per cui per conoscere le caratteristiche tecnico-costruttive occorre attendere un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sottolineiamo che sarebbe stato quanto mai opportuno definirne già in questa sede il requisito principale. Su queste materie siamo di fronte ad una continua e sconcertante “proroga della proroga”, come se il settore industriale ed assicurativo possano permettersi questi interminabili “tempi morti” durante i quali, necessariamente, lo sviluppo dei prodotti deve essere interrotto.

Sempre nel nuovo decreto è stato confermato il limite di velocita di 20 km/h, tenuto presente che il comma 75-terdecies precisa che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, quindi, sembrerebbe vietato l’utilizzo nelle aree pedonali dove, nella precedente normativa, era previsto il limite di 6 km/h.

Ulteriore rilevante novità inerente all’oggetto “monopattino” al comma 75-vicies quater è l’obbligo per i proprietari di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; in altri termini dovranno essere “targati”, dato che in ambito assicurativo il termine “contrassegno” ha un altro significato che potrebbe generare confusione.

Sicuramente l’obbligo della targa è collegato alla normativa che dovrà disciplinare il monopattino, dato che il comma 75-vicies quinquies richiama espressamente il titolo X del codice delle assicurazioni private.

Il titolo X riprende la normativa – rivista, corretta ed ampliata -della vecchia Legge n. 990 del 1969 che introdusse in Italia l’obbligo assicurativo R.C.A. e questo riferimento ci permette subito di capire la complessità di questo richiamo.

Vediamo, in pratica, cosa comporterà e quanto i decreti attuativi dovranno prevedere e disciplinare. Innanzitutto, andrà aggiornata la nozione di veicolo disciplinata all’art. 1, comma 1, lettera rrr), recentemente già modificata con il D.L. n. 184/2023, qui di seguito, riportata:

1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;

o

1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Riteniamo che l’apposito decreto, citato al punto 3, dovrà dare il “contenuto” ai veicoli elettrici leggeri, disciplinando, per l’appunto, proprio i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

L’applicazione del titolo X poi comporterà:

  • l’applicazione dell’art. 128 del Cod.Ass. Private con i massimali minimi di garanzia che sono € 6.450.000 per i danni alle persone per sinistro e di € 1.300.000 per danni alle cose per sinistro;
  • l’obbligo a contrarre per le imprese di assicurazione previsto dall’art. 132 Cod.Ass. Private;
  • le formule tariffarie ovverosia delle modalità di aumento o diminuzione del premio al verificarsi di sinistri o clausole di franchigia o formule miste oppure prevedere premi “fissi” (art. 133 Cod.Ass. Private);
  • sarà necessario ai sensi dell’art. 134 Cod.Ass. Private emettere, al termine del periodo di osservazione, l’attestazione dello stato del rischio e, pertanto, i monopattini avranno una loro storia assicurativa;
  • ai sensi dell’art. 142 Cod.Ass. Private sarà previsto il diritto di surroga dell’assicuratore sociale e, probabilmente, al premio sarà applicato il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale;
  • per l’art. 144 Cod.Ass. Private il danneggiato avrà l’azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile e l’impresa non potrà opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto per l’intero massimale, salvo poi agire in rivalsa. Ebbene, se pensiamo alle plurime limitazioni all’utilizzo del monopattino oppure al divieto del trasportato, comprendiamo immediatamente a quali rischi andranno incontro le imprese di assicurazione, ben sapendo che l’azione di rivalsa è ormai diventata una soluzione assolutamente effimera.

Abbiamo voluto espressamente segnalare solo gli articoli del titolo X più complessi con l’obiettivo di spiegare all’utente che, al momento, non vi sono prodotti, né tariffe disponibili e che il primo passo del processo saranno il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definirà le caratteristiche tecnico-costruttive dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e il decreto attuativo per il rilascio del contrassegno (targa).

Quindi non ci resta che aspettare fiduciosi.

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