Cassazione Civile sentenza del 22.07.24 n. 20128
Nelle polizze ramo danni l’identificazione dei soggetti contrattuale è chiara: l’assicuratore da un lato, il contraente/assicurato dall’altro (quest’ultimi possono coincidere o essere due soggetti distinti).
Il beneficiario di una polizza ramo danni è sempre e solo l’assicurato e non potrebbe essere diversamente dato è il suo interesse ad essere esposto al rischio dedotto in polizza.
Le cose però si complicano in presenza di una polizza con appendice di vincolo, clausola che viene apposta a tutela del “mutuante”, ogni qualvolta il bene assicurato o è stato acquistato con un finanziamento, oppure viene utilizzato mediante un contratto di leasing.
Detta clausola prevede che il diritto all’indennizzo in caso di furto o di altri eventi, riposi in capo alla società finanziatrice/di leasing la quale viene espressamente designata quale beneficiaria della polizza.
La società è titolare di un credito autonomo, esigibile direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice – al pari del beneficiario di una polizza vita – ed è l’unica legittimata ad agire in giudizio per il pagamento del danno.
Ed è quello che è successo nel caso deciso dalla Suprema Corte la cui sentenza[1] si conforma ai precedenti giurisprudenziali.
Nella diatriba tra l’utilizzatrice Alfa e MPS, il diritto di Alfa ad ottenere l’indennizzo del furto soccombe a favore della MPS, nonostante venga invocato il disposto dell’art. 1891 del codice civile, che legittima il contraente di una polizza a far valere i diritti del contratto assicurativo in presenza del consenso dell’assicurato (dalla sentenza non emerge se detto consenso fosse stato dato oppure no).
La Corte ribadisce che la clausola di vincolo designa l’impresa di leasing quale beneficiaria e titolare del diritto esclusivo a soddisfarsi dell’indennità dovuta dall’assicuratore in caso di furto e che l’assicurato non ha alcuna legittimazione a richiedere il pagamento dell’indennizzo nei confronti dell’impresa assicuratrice.
La particolarità in casi di detta specie è che la società finanziatrice non assume la veste di assicurato ma di beneficiario, ovvero di soggetto terzo, che di norma non è presente nell’assicurazione danni giacchè in dette polizze il beneficiario coincide con il soggetto assicurato.
È necessario che l’intermediario presti attenzione alla corretta informazione da fornire al proprio cliente quanto la polizza è vincolata a favore di una impresa che finanzia l’acquisto o l’utilizzo di un bene.
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[1] Corte di Cassazione sentenza del 29 aprile 2024 n. 11373
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