Cassazione Civile sentenza del 22.07.24 n. 20128
Nelle polizze ramo danni l’identificazione dei soggetti contrattuale è chiara: l’assicuratore da un lato, il contraente/assicurato dall’altro (quest’ultimi possono coincidere o essere due soggetti distinti).
Il beneficiario di una polizza ramo danni è sempre e solo l’assicurato e non potrebbe essere diversamente dato è il suo interesse ad essere esposto al rischio dedotto in polizza.
Le cose però si complicano in presenza di una polizza con appendice di vincolo, clausola che viene apposta a tutela del “mutuante”, ogni qualvolta il bene assicurato o è stato acquistato con un finanziamento, oppure viene utilizzato mediante un contratto di leasing.
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