Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
Elaborazione di bilanci infrannuali, budget, business plan, analisi mediante calcolo di indicatori: sono questi e molti altri i dati richiesti a tutti gli imprenditori, per comporre il set informativo da fornire agli interlocutori del sistema finanziario. È quanto deriva dalle stringenti richieste delle Linee guida Eba-GL Lom (Guidelines on loan origination and monitoring) relative alla concessione e al monitoraggio dei prestiti e dalle indicazioni del Codice della crisi e dell’insolvenza.
Una pmi su tre (o quasi) non sa cosa sia, ignorando o sottovalutando i vantaggi di questo strumento, o associandolo solo a imprese in condizioni di crisi. Stiamo parlando della cessione di crediti (esistenti o futuri): anticipando il valore del credito rispetto alla scadenza dell’incasso effettivo è possibile, per le imprese, ottenere liquidità, quanto mai vitale in periodi come questi, in cui cali di fatturato, ritardi nei pagamenti e negli incassi, esposizione verso la p.a. mettono a secco le casse aziendali. Ma la diffusione e la conoscenza del factoring è ancora molto bassa. Lo ha evidenziato illimity, gruppo bancario nato per supportare le pmi con potenziale con diverse soluzioni di credito, che ha condotto una ricerca, intervistando 350 imprese con un fatturato di almeno 2 milioni di euro. Da questa indagine emerge che il 29% del campione non conosce il factoring, in particolare se spostiamo l’attenzione sulle aziende di minore dimensione (32% delle pmi con fatturato tra 2 a 10 milioni di fatturato). Non solo: l’89%, a prescindere dalla conoscenza dello strumento, ha dichiarato di non utilizzare o non avere mai utilizzato il factoring. Tra le cause spicca la “mancanza di bisogno”, indicata da una pmi su due (52%). In particolare, sono le imprese con fatturato oltre i 20 milioni di euro (80%) a dichiarare di non aver bisogno di ricorrere al factoring; mentre solo una su due delle imprese di minore dimensione indicano tale motivazione (48%), mettendo al secondo posto tra le ragioni la non conoscenza dello strumento (39%).
Cresce il mercato italiano dei big data (le grandi masse di dati informatici presenti in rete) e migliora la capacità delle aziende, per lo più le grandi, di valorizzare i dati stessi. La spesa per infrastrutture, software e servizi per gestire e analizzare le informazioni digitali è aumentata del 18%, raggiungendo i 2,85 miliardi di euro, imputabile per l’83% alle grandi aziende e per il 17% a microimprese e pmi. In “data strategy”, ovvero la capacità di gestire e utilizzare i dati, una grande impresa su cinque può definirsi con una maturità di livello avanzato.
In caso di omessa dichiarazione Iva, scatta la condanna del legale rappresentante, anche se mero prestanome: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 40490 del 5 ottobre scorso, con cui la terza sezione penale ha chiarito che il reato di omessa dichiarazione risulta commesso dall’amministratore di diritto quale autore principale, in quanto direttamente obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale, anche se la gestione della società è di fatto in capo a un altro soggetto.
Docenti e alunni più tutelati contro i rischi d’infortunio e malattie professionali. A scuola, a mensa e anche durante i viaggi d’istruzione e le visite didattiche. Per la prima volta, inoltre, la tutela è estesa ai bambini della scuola d’infanzia e, per gli alunni, opera anche per l’attività di apprendimento (non solo per le attività pratiche, come è stato finora). Gli insegnanti sono tutelati anche per gli infortuni in itinere nel per tragitto casa-scuola; non gli alunni, invece, i quali sono tutelati soltanto negli spostamenti tra scuola e luogo di svolgimento di attività trasversali e orientamento. A precisarlo è l’Inail nella circolare 45/2023, illustrando la novità del decreto Lavoro (dl n. 48/2023). L’estensione di tutela, che interessa anche le scuole non statali e paritarie, comporta però anche un innalzamento del “prezzo” dell’assicurazione: il premio, infatti, passa da 2,92 a 9,97 euro a persona.
Addio ai decreti ingiuntivi ai danni dei consumatori che risultano fondati su clausole vessatorie: a dire basta è stata la sentenza 9479/23 delle Sezioni unite civili della Cassazione, a sua volta intervenuta in seguito alle pronunce della Corte di giustizia europea nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19. Ecco allora un vero e proprio manuale delle clausole abusive più ricorrenti nelle controversie delle persone fisiche con banche e finanziarie, soprattutto in materia di credito al consumo e contratti di somministrazione: lo ha predisposto il tribunale di Milano in favore dei giudici chiamati a emettere il provvedimento monitorio grazie al lavoro di un pool di magistrati esperti di contrattualistica.
Responsabilità civile a carico degli esercenti la professione sanitaria, l’imputato non può citare a garanzia l’assicuratore nel processo penale. All’esito di una ricognizione della disciplina delineata dalla L. n. 24/2017, la Corte costituzionale con sentenza 28 settembre 2023, n. 182 ha dichiarato inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, da parte del giudice a quo, una serie di eccezioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. Il Tribunale ordinario di Avellino sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria dalla L. n. 24/2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.