Ivass avvia in pubblica consultazione il documento 9/2023 per semplificazione e razionalizzazione dell’informativa precontrattuale sul distributore di cui al Regolamento 40/2018 e dell’informativa precontrattuale sul prodotto di cui al Regolamento 41/2018, e relativi allegati, nonché in materia di finanza sostenibile.
Il documento contiene lo schema di Provvedimento recante le modifiche e le integrazioni
ai seguenti regolamenti:
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni.
Con lo schema di Provvedimento l’Authority intende semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale con l’obiettivo di superare le criticità riscontrate nell’applicazione della regolamentazione.
Le criticità dell’attuale regolamentazione
A partire dal secondo semestre del 2021, si sono tenuti numerosi incontri con le associazioni di categoria degli stakeholder (imprese, intermediari) e con alcuni principali player del mercato assicurativo, volti a comprendere la portata applicativa della disciplina sull’informativa precontrattuale, ampiamente rivista nel 2020.
Dal confronto, è emerso che l’applicazione di queste regole ha generato costi organizzativi, non sempre bilanciati da maggiori benefici in termini di rafforzamento dell’efficacia informativa verso i contraenti.
In particolare sono state evidenziate le seguenti criticità:
Con riferimento al Regolamento 40 del 2 agosto 2018:
(i) pluralità di moduli da consegnare al contraente, con dispersione delle informazioni;
(ii) parziale duplicazione dei contenuti informativi;
(iii) inefficacia della suddivisione delle informazioni tra “statiche” e “dinamiche” per i distributori assicurativi tradizionali;
(iv) scarsa utilità dell’Allegato 4-ter, concernente gli obblighi di comportamento del distributore.
Con riferimento al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018:
(i) eccessiva lunghezza dei DIP aggiuntivi;
(ii) duplicazione delle informazioni presenti nei DIP aggiuntivi e nei DIP o KID.
Tenuto conto delle criticità sopra evidenziate, con il nuovo atto di regolazione Ivass intende semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale prevista nei due Regolamenti. In particolare, l’intervento proposto è volto al perseguimento di due macro-obiettivi:
a. rafforzare l’efficacia dell’informativa attraverso moduli sintetici, non ridondanti, ma completi delle informazioni necessarie per assicurare sia la massima trasparenza verso il contraente nel rapporto con il distributore sia la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del contraente, con particolare riguardo alle garanzie e coperture assicurative offerte, alle esclusioni e limitazioni, ai costi del prodotto;
b. contenere gli adempimenti organizzativi in capo ai distributori e alle imprese, ove gli stessi non siano risultati controbilanciati da un rafforzamento dell’efficacia dell’informativa resa al contraente.
Le proposte di modifica
Semplificazione dell’informativa sul distributore di cui al Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018
Con riguardo all’informativa sul distributore, il Provvedimento intende:
a) contenere il numero dei documenti informativi prevedendo un Modello unico precontrattuale (MUP) differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP) che integra le informazioni ora contenute in più moduli (Allegato 3, 4 e 4-bis);
b) abrogare l’Allegato 4-ter, che reca indicazioni degli obblighi di comportamento del
distributore;
c) abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet/affissione nei locali del distributore dei materiali informativi (articolo 56, comma 2, lett. b));
d) inserire una clausola di raccordo con l’informativa sul prodotto, che consenta di dare
l’informativa sui reclami in un’unica sede, purché completa, al fine di valorizzare l’autonomia degli operatori e le sinergie di processo nel caso particolare in cui il prodotto venga collocato dalla stessa impresa produttrice (articolo 41 novellato);
e) consentire la somministrazione dell’informativa relativa ai rapporti d’affari di cui all’articolo 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet oppure affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo su richiesta del cliente (vedi Modulo unico precontrattuale).
Semplificazione dell’informativa sul prodotto di cui al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018
Con riguardo all’informativa sul prodotto, il Provvedimento intende:
a) semplificare la struttura dei DIP aggiuntivi, eliminando gli elementi (a) ridondanti, perché già contenuti nel KID/DIP vita/DIP danni oppure (b) collegati alla fase di attuazione del contratto (ad es. come denunciare il sinistro) e comunque agevolmente reperibili nelle relative condizioni generali di contratto. In esito a tali valutazioni, i nuovi schemi proposti focalizzano l’informativa sui seguenti aspetti: (i) costi; (ii) garanzie/coperture assicurative offerte, esclusioni e limitazioni, cliente target; (iv) regime fiscale (vi) informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 185 CAP (solvibilità, reclami, legge applicabile).Solo nei casi in cui sia necessario per la comprensione da parte del contraente di alcune
caratteristiche del prodotto, è consentito inserire nel DIP aggiuntivo un rinvio alle condizioni
di polizza, che non potrà essere generico, ma dovrà individuare il punto esatto (a seconda
dei casi la pagina, la sezione, il paragrafo, il comma, la riga ecc.) ove è disciplinata la
caratteristica in discorso.
b) introdurre un limite massimo di pagine per la stesura dei DIP aggiuntivi;
c) abrogare l’obbligo di riportare nel DIP aggiuntivo le sezioni “vuote”, con la dicitura “non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite” nel DIP/KID;
d) per gli IBIP, uniformare la nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID per agevolarne la comparabilità con altri prodotti percepiti come similari e renderne immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative che li connotano.
Finanza sostenibile
Il Provvedimento intende completare l’intervento di adeguamento alla normativa europea in materia di finanza sostenibile delle disposizioni regolamentari IVASS, già avviato con l’adozione del Provvedimento n. 131 del 10 maggio 2023, per: (i) tenere conto delle novità apportate dai Regulatory technical standards (RTS), adottati con Regolamento delegato (UE) n. 2022/1288, in vigore dal 1° gennaio 2023 e integrati dal successivo Regolamento delegato (UE) 2023/36316; (ii) completare l’allineamento con l’informativa del distributore (Regolamento n. 40/2018) e realizzare quello con l’informativa del produttore (Regolamento n. 41/2018).
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 22 gennaio 2024 (60 giorni) al seguente indirizzo di posta elettronica: semplificazione@ivass.it utilizzando l’apposita tabella (Documento di consultazione n. 9/2023 contributi e proposte docx 54.2 KB), da compilare in formato word.