di Giulia Sirtoli
Doppia scadenza fiscale in arrivo, questa volta, per l’agenzia delle entrate. Entro il 19 dicembre 2022 infatti dovrà essere pubblicato il provvedimento con le modalità di comunicazione dei tax credit energia maturati nel 2022 mentre, a data ancora da definirsi (ma di certo non oltre i primissimi mesi del 2023) dovrà invece reso quello che consentirà di optare per la fruizione in 10 rate del superbonus. Questo è quanto rilevato nell’audizione svolta lo scorso 28 novembre presso la V Commissione Bilancio al Senato della Repubblica dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’avvocato Ernesto Maria Ruffini, in merito alle novità introdotte dal decreto legge 176/2022 (il c.d. aiuti quater). Nel documento, pubblicato in occasione dell’audizione, emerge chiaramente il ruolo fondamentale dell’agenzia delle entrate per la gestione ed il controllo dell’utilizzo e della circolazione dei crediti d’imposta soprattutto quelli “anti caro bollette” ed edilizi. In riferimento ai tax credit energia, nel documento viene infatti messo in evidenza il nuovo adempimento, previsto al comma 6 articolo 1 del decreto citato, ed a carico dei beneficiari dei crediti d’imposta, sia quelli del terzo che del quarto trimestre 2022, che dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l’importo dell’agevolazione maturata nell’annualità corrente. Il termine per l’invio della comunicazione è stato fissato per il prossimo 16 marzo (in luogo della precedente scadenza fissata al 16 febbraio 2023) e, come previsto sempre al comma 6 in commento, la modalità di assolvimento di tale onere sarà definita con un provvedimento ovviamente dell’agenzia delle entrare da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 19 dicembre 2022. Sicuramente il provvedimento sarà determinante anche per capire l’effettiva platea dei soggetti obbligati alla nuova comunicazione visto che l’impianto sanzionatorio di fatto viene meno per coloro che hanno utilizzato completamente i crediti ante 16 marzo 2023. Per l’opzione superbonus in 10 anni invece non è previsto dalla normativa alcun termine per la pubblicazione del provvedimento con le modalità di esercizio di tale facoltà, concessa sia alle imprese che hanno effettuato lo sconto in fattura sia ai cessionari (soggetti terzi).
Va infatti ricordato, come viene poi ribadito nel documento pubblicato in occasione dell’audizione, che per il cambio di fruizione dei crediti da superbonus da 4 anni in 10, è previsto che il fornitore o il cessionario debbano inviare una preventiva comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (gli intermediari abilitati). La stessa agenzia sarà poi ulteriormente protagonista di tale disposizione poiché dovrà effettuare un apposito monitoraggio sull’andamento delle conseguenti compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica.
La pubblicazione del provvedimento con “l’opzione 10”, sebbene non abbia un vincolo temporale normativo, dovrà comunque avvenire in un tempo tecnico sicuramente ristretto poiché, a partire dal 1 gennaio 2023, le quote relative alle spese 2022 da superbonus ed oggetto di rimodulazione da 4 in 10 quote annuali possono essere utilizzate in compensazione ed un ritardo nell’emissione del documento potrebbe arrecare danni ai contribuenti.
Giuliano Mandolesi
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