EFFETTI DEL DL AIUTI 4. APPLICABILITÀ SOLO ALLE QUOTE 2022 E RESIDUO 2021
di Giuliano Mandolesi
Superbonus in 10 anni ad effetto ridottissimo: la nuova ripartizione maggiorata sarà sostanzialmente applicabile solo alle spese 2022 ed un residuo di quelle 2021. Restano quindi esclusi dalla disposizione i crediti ceduti targati 2020 e quelli 2021, le cui quote annuali risultano nella stragrande maggioranza dei casi già utilizzate in compensazione. Limitato anche l’impatto sulla tax capacity delle banche ingolfate principalmente di crediti riferibili proprio alle annualità fatte fuori dalla disposizione. Questo è l’effetto dell’art. 9, c.4, dl 176/2022, il c.d. aiuti quater, che ha previsto la possibilità per i cessionari del superbonus (comprese le imprese per le operazioni di sconto in fattura) di optare per una fruizione maggiorata del credito da 4 a 10 quote annuali. Il dl prevede tale concessione unicamente per i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. Ed è proprio il “non ancora utilizzati” che di fatto circoscrive l’ambito applicativo della nuova norma principalmente alle cessioni dei crediti comunicate all’Agenzia e riferite a spese 2022, il cui utilizzo sarà possibile a partire dall’1/1/2023. La gran parte delle spese targate 2021 infatti è già stata oggetto di cessione e sicuramente di utilizzo da parte dei cessionari tagliando di fatto la portata della disposizione. Eventualmente resterebbe spalmabile in 10 anni una residua casistica di importi 2021, ovvero quelli riferibili alle cessioni messe in atto da soggetti con partita Iva il cui termine di invio proprio dei crediti 2021 era lo scorso 15 ottobre oppure la casistica dei soggetti che hanno utilizzato la remissione in bonis per l’invio delle comunicazioni di cessione 2021 finalizzandole entro lo scorso 31 ottobre. Ovviamente anche in questi casi il credito compravenduto, per essere poi fruito in 10 annualità, non deve essere stato utilizzato in compensazione dal cessionario. Come specificato nel citato art. 9, c.4 in commento, l’opzione per la fruizione decennale del superbonus è concessa solo previo invio di una comunicazione all’Agenzia da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’art. 3, co. 3 del dpr 22 luglio 1998, n. 32. L’impianto della disposizione circolato nelle bozze ante pubblicazione del dell’aiuti quater era invece più inclusiva. La norma in bozza infatti prevedeva testualmente che “per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del credito o lo sconto in luogo del corrispettivo dovuto disposti in favore dei soggetti di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, possono essere ripartite in quote annuali, di pari importo, fino a 10 anni, su richiesta del cessionario. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento alle operazioni di cui al primo periodo perfezionatesi fino al 10 novembre 2022”. L’impianto era quindi estremamente più ampio, abbracciando tutte le cessioni poste in essere fino al 10 novembre comprendendo quindi anche i crediti 2020 e la totalità di quelli 2021. Più inclusiva la disposizione maggiore sarebbe stato l’impatto sul “cassetti fiscali” delle banche (e intermediari finanziari) che si starebbero alleggeriti liberando la capienza fiscale ovvero l’ammontare delle imposte annuali che possono essere compensate attraverso l’utilizzo dei crediti acquisiti.

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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