Superbonus solo per spese strettamente connesse all’eliminazione di barriere architettoniche. Non sono detraibili i costi d’acquisto di immobili oggetto dei lavori. Questa l’opinione dell’Agenzia delle entrate, che con risposta ad interpello n. 547 di ieri ha chiarito i dubbi di un condominio che, al fine di installare un ascensore come intervento c.d. trainato di rimozione di barriere architettoniche, ha necessità di acquistare la cantina di un condomino per far lì sorgere il vano motore.

Richiamati i documenti di prassi con cui l’Agenzia ha già chiarito in merito al superbonus 110%, soprattutto la circolare n. 23/2022 che specifica che l’istallazione di ascensori è intervento c.d trainato di efficientamento energetico, l’amministrazione ha concluso che il credito d’imposta spetta solo per spese di «realizzazione di specifici interventi» e per quelle ad essi strettamente collegate e tra queste non rientrano i costi per l’acquisto del locale nel quale avverranno i lavori.

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