LA COMMISSIONE EUROPEA NELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL MERCATO INTERNO
di Matteo Rizzi
Riciclaggio di denaro sporco: il denaro contante è il primo indiziato nell’Ue. Il 34% delle segnalazioni di transazioni sospette all’interno del sistema finanziario dell’Ue, rilevate dalle unità di informazione Finanziaria (Uif), deriva da operazioni in cash. Un’operazione su tre.
Tuttavia, a causa della mancanza di regole comuni sull’utilizzo del contante, dove ogni stato membro è libero di applicare una soglia, i controlli rimangono inefficaci. Basterebbe comunque un limite di 10.000 euro per limitare i rischi. È quanto indica la commissione europea nella Relazione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere (Snra) pubblicata a fine ottobre.
Le direttive antiriciclaggio. La quarta direttiva antiriciclaggio 2015/849 (a seguire la quinta) prevede che i commercianti che accettano pagamenti in contanti oltre i 10.000 euro siano soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Cdd).
Quest’obbligo si applica a tutti i soggetti che commerciano beni quando il pagamento è effettuato in contanti oltre i 10.000 euro, ma non riguarda i servizi, ad eccezione dei servizi di gioco d’azzardo quando si effettuano transazioni per un importo superiore a 2.000 euro.
Tuttavia, l’efficacia delle direttive è ancora limitata se si considera il numero di segnalazioni di operazioni sospette legate alla verifica della clientela, spiega la commissione. Il volume delle segnalazioni è infatti generalmente basso perché le transazioni in contanti sono difficili da individuare, le informazioni disponibili sono poche e i commercianti possono perdere i loro clienti a vantaggio di concorrenti che applicano controlli meno severi.
Inoltre, può essere difficile per un commerciante di beni di valore elevato elaborare una politica antiriciclaggio nei casi limitati in cui si verifichi un’operazione in contanti oltre la soglia. Per questo motivo, alcuni stati membri hanno esteso l’ambito di applicazione oltre ai cosiddetti soggetti obbligati, indipendentemente dall’uso del denaro contante, oppure hanno deciso di applicare un regime generale di restrizione del contante per ridurre il rischio di un’applicazione inefficace o macchinosa delle norme Cdd da parte dei commercianti, come appunto l’Italia.
Livello nazionale. Le misure adottate di limite al contante variano da uno stato membro all’altro, ma il sussistere di quadri divergenti distorce la concorrenza e può comportare la delocalizzazione delle imprese in stati membri con requisiti meno rigidi, spiega Bruxelles. Attualmente, infatti, 19 stati membri hanno introdotto o stanno introducendo limitazioni ai pagamenti in contanti, che vanno dai 500 euro della Grecia ai 10.000 euro circa della Repubblica Ceca, con un valore medio di circa 4.500 euro.
La situazione è in continua evoluzione: Malta ha recentemente introdotto un limite di 10.000 euro ai pagamenti in contanti per alcuni settori, e altri stati membri che hanno deciso (o avevano come l’Italia) di abbassare i limiti (ad es. Francia, Spagna). Allo stesso tempo, ai soggetti non residenti si applicano soglie più elevate (tra 10.000 e 15.000 euro).
In Ungheria e Polonia, invece, i limiti si applicano solo alle transazioni tra imprese (B2B), mentre alcuni paesi, come la Slovenia, hanno fissato soglie diverse per le transazioni tra imprese e consumatori (B2C) e B2B.
Infine, tra i paesi che non hanno fissato alcun limite ai pagamenti in contanti, l’Irlanda e la Svezia consentono ai commercianti di rifiutare i pagamenti in contanti.
Sebbene le limitazioni ai pagamenti in contanti possano consentire di attenuare il livello di vulnerabilità, indica l’esecutivo europeo, i quadri giuridici vigenti in materia variano molto da uno stato membro all’altro e, pertanto, i controlli possono essere potenzialmente inesistenti.
Le differenze tra le legislazioni degli stati membri in materia di limitazioni al contante aumentano pertanto la vulnerabilità del mercato interno.
Gli autori dei reati possono infatti eludere più facilmente i controlli nel loro paese d’origine investendo in attività ad alta intensità di contante in un altro stato membro che ha un controllo inferiore o nullo sulle limitazioni al contante.
La proposta. Nel pacchetto antiriciclaggio presentato il 20 luglio 2021, la commissione europea ha quindi proposto armonizzare le soglie di utilizzo dei contanti e di impedire ai commercianti di accettare pagamenti liquidi di importo superiore a 10.000 euro per un singolo acquisto, consentendo al contempo agli stati membri di mantenere in vigore massimali inferiori per le transazioni in contanti di importo elevato. Come conseguenza dell’introduzione dei limiti al contante, i commercianti sarebbero rimossi dall’elenco dei soggetti obbligati a sottostare alle misure delle direttive antiriciclaggio. Inoltre, la commissione valuterà i benefici e gli impatti di un’ulteriore riduzione della soglia entro tre anni dall’applicazione del regolamento proposto.
Aumenta la richiesta di contante. Sebbene le operazioni al dettaglio in contanti siano diminuite, spiega la commissione europea, la domanda di banconote in euro sembra invece essere aumentata, in una tendenza nota come “paradosso delle banconote”, che dimostra come il contante sia ancora una riserva di valore diffusa anche in seguito alla pandemia di Covid-19.
Nonostante la criminalità stia cambiando volto, l’economia criminale resta prevalentemente basata sul contante, il che espone l’Ue a significativi rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo a causa dell’anonimato e della relativa facilità di movimento associata al contante e agli attivi assimilabili al contante. I criminali cercano infatti di trasferire i proventi in contante in luoghi dove l’uso o il collocamento nel sistema finanziario è più semplice, in genere quelli caratterizzati da un uso predominante del contante o da una debole vigilanza del sistema finanziario. Il contante può inoltre essere ulteriormente convertito in attivi anonimi come carte prepagate, che attualmente non sono sottoposte a controlli alle frontiere. L’emergere degli sportelli automatici di proprietà privata (Atm) ha inoltre offerto alle organizzazioni criminali maggiori opportunità di collocare i loro proventi nel sistema finanziario senza essere rilevati.
Il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante, entrato in vigore a giugno 2021 (Regolamento 2018/1672), ha inoltre ampliato l’ambito di applicazione dei controlli sul contante alla frontiera dell’Ue e rafforzato i poteri delle autorità.
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