LA SUPREMA CORTE INTERVIENE SULLE POSSIBILI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY IN AMBITO CONDOMINIALE
di Gianfranco Di Rago
L’esposizione in bacheca di documentazione dalla quale possa ricavarsi il nominativo dei condomini morosi è da ritenersi vietata ed espone l’autore al risarcimento dei danni per indebita diffusione dei dati personali, perché in tal modo le informazioni possono venire a conoscenza dei soggetti terzi che transitano nelle parti comuni (fornitori, parenti e amici dei condomini, ecc.). E i danni risarcibili sono anche quelli non patrimoniali, potendosi quindi ricorrere alla prova presuntiva e alla liquidazione equitativa del pregiudizio subito. Questo vuol dire che il danneggiato può limitarsi a provare il fatto materiale e ad allegare altri elementi dai quali desumere il danno patito. Questa la decisione della Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 29323, pubblicata lo scorso 7 ottobre 2022.
Il caso. L’amministratore di un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un comproprietario in ritardo nei pagamenti. Nel frattempo, era stata convocata un’assemblea con all’ordine del giorno la richiesta di conciliazione relativa a tale posizione e l’amministratore aveva affisso nella bacheca condominiale il relativo avviso, contenente il nominativo del condomino interessato. L’amministratore, a fronte di alcune richieste di chiarimento, aveva quindi preparato un ulteriore documento informativo, aperto e liberamente leggibile, che aveva fatto recapitare ai condomini per mezzo della persona addetta alle pulizie. L’interessato aveva quindi agito in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del condominio e dell’amministratore, richiamandosi al disposto dell’art. 15 del dlgs n. 196/2003 (cosiddetto Codice privacy), disposizione abrogata a seguito dell’adeguamento della normativa nazionale al regolamento Ue n. 2016/679.
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