Nessuna responsabilità dell’avvocato se l’incarico conferito prevede soltanto la redazione della minuta: sono queste le conclusioni cui è giunta la III sez. civ. della Cassazione nell’ordinanza 32923/2022. Una s.r.l. conveniva in giudizio il legale per chiederne la condanna al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento professionale: denunciava che la scrittura privata, redatta dal professionista e attestante un credito vantato nei confronti di un’altra s.r.l., «era priva di effetto» non essendo stata sottoscritta dall’«effettivo» legale rappresentante della debitrice; inoltre la somma lasciata a garanzia del proprio adempimento in deposito fiduciario allo stesso legale era stata da questi consegnata all’altra società, senza aver prima verificato i requisiti richiesti.
CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante

Hai dimenticato la Password?
Registrati

Adelaide Caravaglios
Fonte:
logoitalia oggi7