di Albino Leonardi
In tema di responsabilità di amministratori e sindaci, la determinazione del danno risarcibile come differenziale del patrimonio netto si applica in via presuntiva solo ai giudizi instaurati ed alle condotte tenute successivamente al 15/7/2022 (data di entrata in vigore del codice sulla crisi di impresa-Cci). A stabilirlo, prima ancora della giurisprudenza (tribunale di Genova 1999 del 4/9/2021 e tribunale di Catania 136 del 16/1/2020) sono le Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette “preleggi”). Il problema è capire esattamente quando è entrato in vigore il dlgs 14/2019 (Cci), dal momento che si deve tener conto di tre date diverse. Abbiamo infatti: il dlgs 83 del 17/6/2022, che fissa al 15/7/2022 l’entrata in vigore del Cci, inizialmente stabilita per la metà del mese di luglio 2020 (18° mese dopo la pubblicazione); l’art. 389 (“Entrata in vigore”) del dlgs 14/2019, che fissa al 16/3/2019 l’entrata in vigore dell’art. 378 del dlgs citato (30° giorno dopo la pubblicazione); e infine l’art. 390 (“Disposizioni transitorie”) dello stesso dlgs, secondo cui le procedure concorsuali “pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 267 del 16 marzo 1942” (legge fallimentare). Le procedure pendenti al 15/7/2022 vanno definite con il rito della legge fallimentare, perché questo è l’unico significato “fatto palese” (“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” – art. 12 delle preleggi). Tornando all’art. 378 Cci, esso ha modificato l’art. 2486 del codice. La norma ha introdotto un criterio di quantificazione presuntiva del danno, che salvo prova contraria si ottiene dalla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento. In precedenza, accertata la connessione tra il comportamento ed il danno (“nesso di causalità”), quest’ultimo andava determinato con il criterio del “danno effettivo”, derogabile solo in caso di impossibilità di accertamento (ad esempio, per assenza o irregolare tenuta delle scritture contabili). Il nuovo comma 3 dell’art. 2487 ribalta la questione, liberando la parte attrice dall’onere della prova del nesso di causalità tra danno ed illecito di amministratori e sindaci, e introducendo un criterio di determinazione presuntiva del danno (molte volte lontano dalla realtà e ancora più spesso difficilmente contestabile). In quanto ius superveniens, il principio è applicabile solo a giudizi instaurati e condotte tenute dopo il 15/7/2022 (art. 12 preleggi). Inoltre, sotto il profilo sistematico, l’art. 378 Cci ha modificato l’art. 2486 cc. Ciò fa supporre che il criterio del differenziale si applichi in via presuntiva non solo dal 15/7 scorso, ma anche limitatamente alle violazioni dell’obbligo di gestione conservativa, portando a ritenere che si tratti di un criterio di natura residuale, applicabile solo quando non risulti possibile la determinazione del danno effettivo.
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