LA CASSAZIONE SUL CONCORSO DEGLI AMMINISTRATORI SENZA DELEGA NEL REATO DI BANCAROTTA
Stefano Loconte; e Giulia Maria Mentasti
Amministratore senza delega, bandita la responsabilità da posizione: è quanto emerge dalla pronuncia n. 33582 del 2022 con cui la Cassazione ha annullato la sentenza con cui i giudici di merito avevano condannato per bancarotta fraudolenta un consigliere di amministrazione di un consorzio, rimproverandogli di avere omesso di adempiere alla propria funzione di controllo nonostante i gravi segnali di pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori. La Suprema Corte, con un approccio garantisca meritevole di segnalazione, ha invece affermato che l’amministratore senza deleghe non risponde della bancarotta commessa dagli altri componenti del consiglio di amministrazione per il solo omesso intervento, pur in presenza di fattori di anomalia evidenti. E’ invece necessario provare che il consigliere privo di delega ne sia concretamente venuto a conoscenza e sia rimasto volontariamente inerte così avallando le condotte mendaci o distrattive degli amministratori dotati di deleghe. In assenza di tali elementi il suo comportamento omissivo può comportare un addebito per colpa, financo grave, che, tuttavia, non rileva penalmente quale concorso nel reato di bancarotta.
Il caso. La vicenda si colloca nell’ambito di un più ampio procedimento riguardante plurimi soggetti e molte ipotesi di reato (fattispecie fallimentari, tributarie e di truffa) commesse nell’ambito di alcune società cooperative facenti capo a un consorzio ed esercenti attività nel campo dell’edilizia civile. Dunque, con riferimento al fallimento del consorzio, sia in primo grado che in appello l’amministratore privo di deleghe era stato condannato per concorso nei delitti di bancarotta patrimoniale, di bancarotta da falso in bilancio e di bancarotta semplice commessi dagli amministratori operativi. In particolare, gli era contestato di aver omesso di adempiere, pur in presenza di gravi segnali di pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori sociali, alla funzione di controllo assegnatagli, assumendo le dovute informazioni e riferendo al consiglio di amministrazione delle anomalie riscontrate, nonché astenendosi dal sollecitare le necessarie iniziative volte a fare in modo che venisse avanzata richiesta di fallimento, di modo che, con il rimanere inerte, non solo non aveva impedito l’evento pregiudizievole, ossia l’altrui agire illecito, ma lo aveva avallato in termini di dolo eventuale.
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