IL CASO
Autore: di Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 347 – dicembre 2022
Premessa
Quando comincia e quando finisce la responsabilità civile del committente? Il quesito non è di facile soluzione, anche perché la realtà ove operiamo è resa complicata da una molteplicità di rapporti complessi.
La committenza generica è una cosa, mentre quella collegata a contratti specifici quali l’appalto ed il subappalto complica causa ed effetto di ogni situazione che può verificarsi nel concreto.
Questo fa sì che risulti spesso difficile capire quale sia effettivamente la responsabilità del committente in presenza di un danno posto in essere o subito da colui che esegue poi i lavori.
Normativa di riferimento: art. 2049 c.c. La RC del committente:
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [1900] La norma disciplina sia la situazione in cui chi esegue il lavoro sia un lavoratore subordinato (domestico) che quando il lavoratore sia potenzialmente un lavoratore atipico (commesso). Elemento sostanziale della responsabilità è il potere decisionale e direzionale del padrone e del committente.
Per cui perché ci sia una loro responsabilità bisogna che il danno sia una conseguenza dell’attività che il lavoratore è stato incaricato di svolgere. Il danneggiato non ha l’onere di dover provare la colpa o il dolo del danneggiante, mentre la norma sembrerebbe escludere la possibilità di provare il contrario da parte del padrone e committente (la giurisprudenza di fatto ammette la discolpa del caso fortuito).
Nozione di Appalto Art. 1665 c.c.
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Elemento distintivo della RC del committente ex art. 2049 è che in questo caso il committente sovraintende all’esecuzione dell’opera con il proprio controllo diretto e mettendo i propri mezzi a disposizione.
Nel caso dell’appalto invece è l’appaltatore che esegue con i propri mezzi il lavoro in autonomia. In questo caso l’appaltante committente può avere una responsabilità comunemente detta interferenziale per l’ambiente fornito all’appaltatore e per le regole di esecuzione stabilite nel contratto.
Che cosa è il subappalto?
Il subappalto è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto, con il quale l’appaltatore affida ad un terzo l’esecuzione dell’opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente.
Il fatto
Una società per azioni (committente appaltatrice) incarica tramite appalto un’altra azienda ad eseguire dei lavori di saldatura e impermeabilizzazione di cisterne da lei prodotte oppure ristrutturate o riparate per poi essere vendute.
Il contratto di appalto prevede che l’appaltante deve mettere a disposizione la cisterna ed il materiale (esempio bombole varie) per eseguire il lavoro.
L’appaltatore eseguirà l’incarico utilizzando propri lavoratori dipendenti ed altre attrezzature proprie che porterà con sé presso la ditta che lo ha incaricato di eseguire l’opera. Durante una giornata di lavoro particolarmente impegnativa si scatena un incendio all’interno della cisterna dove un lavoratore della ditta appaltatrice stava lavorando.
L’incendio potrebbe essere stato causato dalla eccessiva presenza di ossigeno nel luogo chiuso per il malfunzionamento di una delle bombole messe a disposizione del committente. L’azienda appaltatrice era tra l’altro presente sul luogo dell’infortunio proprio con il titolare della stessa, che aveva a disposizione una strumentazione specifica per individuare presenze anomale di gas all’interno della cisterna.
Purtroppo per il lavoratore non c’è nulla da fare e muore in seguito alle ustioni riportate su tutto il corpo.
Accertamenti tecnici e perizie post sinistro
Le autorità ed i periti intervenuti successivamente accertano che sicuramente c’era una responsabilità civile da parte dell’azienda datrice di lavoro del soggetto deceduto, ma accerta anche l’esistenza di una responsabilità cosiddetta interferenziale da parte dell’appaltante, in quanto il medesimo aveva fornito all’appaltatore non solo l’ambiente di lavoro dove operare (un ambiente angusto e pericoloso in senso intrinseco), ma anche una parte delle attrezzature utilizzate poi dall’appaltatore.
La perizia finale, visto lo stato in cui si trovavano le bombole dopo l’incendio, non riesce a dimostrare l’esistenza di un difetto nella valvola di erogazione, ma di fatto pare comunque certo che l’evento sia stato favorito da una presenza eccessiva di comburente nell’aria. Essendo il comburente (ossia l’ossigeno) stato fornito dal committente appaltante, pare pertanto inevitabile che venga coinvolto anche quest’ultimo soggetto.
Conclusione
Al termine degli accertamenti viene quindi stabilito che il committente appaltante aveva una sua responsabilità propria che concorreva con la responsabilità dell’appaltatore e per questa ragione viene condannato in solido insieme a quest’ultimo a risarcire tutti i danni agli aventi causa del lavoratore.
Come abbiamo visto, individuare con precisione dove comincia la responsabilità del committente e dove comincia quella del soggetto che esegue l’opera non è particolarmente agevole. In questo caso abbiamo una corresponsabilità tra i due nel verificarsi di un evento dannoso. Provvederemo in altri articoli ad approfondire l’argomento riportando altri casi concreti in cui la responsabilità sia diversa rispetto a quella evidenziata in questa sede.
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