IL CASO
Autore: di Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 347 – dicembre 2022
Premessa
Quando comincia e quando finisce la responsabilità civile del committente? Il quesito non è di facile soluzione, anche perché la realtà ove operiamo è resa complicata da una molteplicità di rapporti complessi.
La committenza generica è una cosa, mentre quella collegata a contratti specifici quali l’appalto ed il subappalto complica causa ed effetto di ogni situazione che può verificarsi nel concreto.
Questo fa sì che risulti spesso difficile capire quale sia effettivamente la responsabilità del committente in presenza di un danno posto in essere o subito da colui che esegue poi i lavori.
Normativa di riferimento: art. 2049 c.c. La RC del committente:
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [1900] La norma disciplina sia la situazione in cui chi esegue il lavoro sia un lavoratore subordinato (domestico) che quando il lavoratore sia potenzialmente un lavoratore atipico (commesso). Elemento sostanziale della responsabilità è il potere decisionale e direzionale del padrone e del committente.
Per cui perché ci sia una loro responsabilità bisogna che il danno sia una conseguenza dell’attività che il lavoratore è stato incaricato di svolgere. Il danneggiato non ha l’onere di dover provare la colpa o il dolo del danneggiante, mentre la norma sembrerebbe escludere la possibilità di provare il contrario da parte del padrone e committente (la giurisprudenza di fatto ammette la discolpa del caso fortuito).
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