di Angelo De Mattia
Non credo che possa scandalizzare il progetto volto a disciplinare per via legislativa presupposti e criteri per la formazione, da parte del cda di una società, della lista dei candidati destinati a succedere. È quanto sta accadendo con la proposta dei senatori Luciano D’Alfonso ed Emiliano Fenu, rivelata da MF-Milano Finanza, che potrebbe assumere anche la veste di un emendamento da introdurre in un decreto. L’introduzione del limite, nel caso di presentazione della lista in questione da parte del board, impatterebbe sulla ricandidabilità d’esponenti in carica da sei o più anni, in particolare su alcune vicende attuali come quella dell’ad delle Generali, Philippe Donnet, che non potrebbe essere inserito nella lista del futuro Consiglio poiché nel 2022 avrà completato due mandati di tre anni ciascuno. È vero che le opposte posizioni sulla lista presentata da un consiglio di amministrazione uscente si sono rinfocolate in occasione della decisione del board della compagnia triestina, in vista dell’assemblea della prossima primavera, di avvalersi della norma statutaria che consente tale possibilità, nonostante si siano registrate posizioni contrarie come quella di un azionista importante qual è Francesco Gaetano Caltagirone. Ma ciò ha indotto a riflettere in generale sui rischi di autoreferenzialità che questa forma di presentazione reca con sé, in particolare se praticata in società che non sono vere e proprie «public company», manifestandosi così una sorta di autocefalia. Il gruppo Caltagirone ha chiesto il parere della Consob su questo punto, insieme con l’altro, di ancor maggiore importanza, riguardante il prestito-titoli e la posizione rafforzata che con questo finanziamento strettamente temporaneo si può conseguire nell’elezione degli organi deliberativi e di controllo di una società: nella specie, delle Generali. Vi è insomma un piano che riguarda lo stretto diritto e un altro che concerne una questione d’opportunità. Se la Consob, sotto la guida di Paolo Savona e con l’approfondimento degli argomenti e la professionalità, nonché il rigore che li caratterizzano, dovessero ritenere che in punto di diritto non vi siano contestazioni da muovere, data anche la previsione statutaria, ma che magari si possa incidere sui presupposti e le condizioni della presentazione della predetta lista, si avrà un quadro chiaro, del quale sarà opportuno che si tenga conto anche per lo sviluppo di iniziative legislative. Potrebbe, in ipotesi, pure essere esclusa, nell’emanando parere, qualsiasi ipotesi di intervento anche soltanto sulle condizioni e, allora la via legislativa – che dovrebbe però tener conto di esigenze di organicità e di coerenza con il diritto societario nel complesso – sarebbe più agevolmente praticabile con norme generali e astratte, diventando il problema «de iure condendo». Occorre tener presente, comunque, che, per le società sottoposte a regimi normativi e di vigilanza particolari, quali le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari, dovrebbe prevedersi un «quid pluris», innanzitutto in nome della tutela del risparmio costituzionalmente sancita e delle particolari norme che ne disciplinano l’attività. E ciò richiederebbe un concorso anche della Vigilanza di stabilità, non solo di quella che ha il compito di tutelare trasparenza e correttezza. Sarebbe preferibile per ora attendere, comunque, il pronunciamento della Consob. Un doveroso discorso si deve, invece, fare sul piano dell’opportunità che dovrebbe sempre orientare le decisioni in materie che suscitino contrasti in un organo. A suo tempo, nel 2005, si decise di porre un limite alla durata in carica del Governatore della Banca d’Italia che, però, di fatto era già osservato, essendo l’incarico a tempo indeterminato, ma non a vita, come si diceva e si continua a ripetere in totale ignoranza ed essendosi in generale solo di poco storicamente superati di fatto i due mandati ora possibili. Ma all’epoca, nessuno lanciò allarmi per la norma «contra personam», pur esistendone i presupposti perché inquadrabile nel contrasto con la Banca d’Italia da parte del Governo dell’epoca. Lo facciamo ora per Donnet, quasi vittima sacrificale? Tornando al parere Consob, di superiore importanza sarà l’orientamento che esprimerà sul prestito-titoli che, del pari, riguardando la formazione della governance e, in ultima analisi, pure la stabilità di un intermediario, rientra nella competenza anche degli Organi che hanno la supervisione di stabilità, Ivass e Vigilanza bancaria. (riproduzione riservata)
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Home Compagnie Normativa Compagnie Rischi di autoreferenzialità nelle liste compilate dai cda uscenti