CONSIGLIO DEI MINISTRI/ APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO CON LA RIFORMA PENALE
di Stefano Loconte e Giulia Mentasti
Ampliato il perimetro del reato di riciclaggio. Con l’approvazione, ieri, in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di ieri del decreto legislativo che riforma il reato di riciclaggio, scatteranno le manette anche quando il provento derivi da delitto colposo, e in molti casi anche se provenga da contravvenzioni.

Precisamente, si tratta dell’intervento normativo che attua la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, prevedendo che tutti i delitti, sia dolosi e colposi, a prescindere dalla pena per essi prevista, diventino presupposto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Le norme pre riforma. Per comprendere la portata della modifica è bene avere chiara la struttura della fattispecie: perché il delitto di riciclaggio si configuri, è infatti necessario che in precedenza sia stato commesso un altro illecito penale (c.d. reato presupposto), incriminando la norma la condotta di chi trasferisca o sostituisca il denaro, i beni o le altre utilità proprio provenienti da tale reato presupposto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza criminosa.

Tuttavia, la formulazione degli art. 648-bis c.p. (riciclaggio) e 648-ter.1 (autoriciclaggio), che il decreto appena approvato ha modificato, non prevedeva genericamente l’incriminazione di tutti i casi in cui le somme ripulite originassero da un illecito penale, bensì richiedeva sia che il reato presupposto appartenesse alla categoria dei delitti, sia che, sul piano dell’elemento soggettivo, fosse un delitto “non colposo”, ovvero doloso.

La direttiva europea recepita. Ciò premesso, la direttiva (UE) 2018/1673, il cui recepimento ha ottenuto ieri l’ok definitivo del Consiglio dei Ministri, ha imposto agli Stati membri l’inclusione, tra i reati presupposto del riciclaggio, di tutti quelli punibili, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno, ovvero – laddove l’ordinamento giuridico interno prevedesse una soglia minima di pena – di durata minima superiore a sei mesi. A questa disposizione il legislatore europeo ha affiancato un elenco tassativo di reati, da considerarsi reati presupposto a prescindete dall’entità delle sanzioni previste: criminalità organizzata, racket, terrorismo, tratta di esseri umani e traffico di migranti, sfruttamento sessuale, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, corruzione; traffico illecito di beni rubati e altri beni, frode, falsificazione di moneta, contraffazione e pirateria di prodotti, reati ambientali, omicidio, lesioni fisiche gravi, rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi, rapina o furto, contrabbando, reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, estorsione, contraffazione, pirateria, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, criminalità informatica.

Il decreto legislativo di attuazione. Dunque, nell’attuare la direttiva e nel mettere mano al codice penale, il nostro legislatore è stato anche più rigoroso: specificamente, ha esteso l’ambito di operatività del riciclaggio e dell’autoricicalggio, da un lato, a tutti i delitti, siano essi dolosi o colposi e a prescindere dalla cornice edittale per essi prevista, dall’altro, alle contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

. Unica diversificazione per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio: mentre ai delitti colposi viene esteso, equiparandoli, quello sinora riservato alle ipotesi dolosi, per le contravvenzioni la pena è da definirsi all’interno di un cornice edittale meno gravosa, e precisamente dimezzata. Pertanto, per il riciclaggio, se la provenienza è da delitto viene disposta la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro, mentre nell’ipotesi di origine da contravvenzione la forbice è tra i due e i sei anni e tra 2.500 e 12.500 euro. Per l’autoriciclaggio, invece, nel primo caso si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000; nel secondo caso la cornice, pari alla metà, spazia da uno a quattro anni di pena detentiva e da 2.500 a 12.500 euro di pena pecuniaria.

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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