LE SEZIONI UNITE SU UN’ESECUZIONE FORZATA FONDATA SU UN TITOLO GIUDIZIALE IN SEGUITO REVOCATO
Due cause sullo stesso fatto
di Andrea Magagnoli
Richiesta danni conseguente ad una esecuzione forzata fondata su di un titolo giudiziale poi revocato: competente il giudice dell’opposizione all’esecuzione che dovrà pronunciarsi anche sulle spese. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza a sezioni unite 25478/2021. Il caso di specie traeva origine da due cause fondate sul medesimo fatto: la morosità di un locatario che aveva spinto il locatore a un’intimazione di sfratto convalidata da parte del giudice di primo grado. Di diversa opinione i giudici della Corte d’appello che ritenevano fondata l’opposizione all’intimazione tanto da ritenere sussistente il diritto per il locatario di permanere all’interno dell’immobile. Nel contempo sulla base della pronuncia di sfratto il locatore aveva dato corso a un’esecuzione forzata diretta al rilascio dell’immobile. Tale procedura veniva fatta oggetto di opposizione e in secondo grado i giudici d’appello non potevano fare altro che accogliere l’opposizione constatando come l’esecuzione fosse divenuta ormai del tutto illegittima in quanto priva di valido titolo, dato l’annullamento dello sfratto effettuato nel corso del giudizio di merito. Dinanzi alla terza sezione della Cassazione si ponevano quindi due questioni controverse. La prima riguardava l’individuazione del giudice competente alla quantificazione dei danni conseguenti all’esecuzione rivelatasi in seguito priva di un titolo valido. La seconda, la corresponsione delle spese processuali e legali originatesi nel corso del procedimento di esecuzione e conseguente opposizione. I giudici, rilevato su tali punti un contrasto di giurisprudenza, rinviavano alle sezioni unite. Le quali, circa il primo dei punti, osservavano come la normativa ponga con il comma 2 dell’ art. 96 del codice di procedura civile un obbligo a carico di colui che intraprenda un esecuzione con modalità tali da contrastare i canoni della normale prudenza. La presenza dei presupposti per l’applicazione dell’onere risarcitorio potranno essere valutati con maggiore approfondimento da parte del giudice che già si era occupato in precedenza della causa d’opposizione. Tale organo giudiziario sarà quello che conosce in maniera più approfondita la situazione di fatto e di diritto con la conseguenza di essere dotato di una maggiore competenza anche in merito alla valutazione della richiesta risarcitoria che da essa consegua. In merito invece al secondo aspetto, relativo alla determinazione della regolamentazione delle spese derivanti dal procedimento, viene posto dalla Cassazione un altro principio di diritto: sarà onere del giudice pronunciare la cessazione della materia del contendere. Tale provvedimento, oltre a estinguere il procedimento, dovrà contenere l’individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione delle spese nonché la loro quantificazione. Affermano i giudici della Cassazione che il criterio che dovrà essere seguito non potrà che essere quello della soccombenza virtuale, che vuole che le spese vengano poste a carico della parte risultata soccombente nel giudizio.
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