PUBBLICATI DUE DECRETI DEL MINISTERO DEL LAVORO CHE AGGIORNANO GLI IMPORTI DA GENNAIO
di Daniele Cirioli
Rivalutazione extra per le rendite dell’Inail. Dal 1° gennaio, infatti, le retribuzioni per il calcolo delle prestazioni per infortuni e malattie professionali salgono di 4,9%. A stabilirlo due decreti del ministero del lavoro, pubblicati nella sezione pubblicità legale del sito web, che aggiornano i rispettivi valori.

Il sistema di rivalutazione. Il sistema di rivalutazione delle prestazioni Inail (in vigore dall’anno 2000, per effetto dell’art. 11 del dlgs n. 38/2000) prevede due operazioni. Con la prima, ogni anno a partire dal 1° luglio, le prestazioni (ossia le retribuzioni utilizzate per la liquidazione delle rendite) sono rivalutate alla variazione dell’Istat rispetto all’anno precedente. La seconda operazione si applica, invece, comprendendo anche la prima, se e nell’anno in cui si verifica una variazione retributiva non inferiore al 10% rispetto all’ultima rivalutazione. Con delibera n. 203/2021, l’Inail ha rilevato «una variazione pari al 12,47% tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2020 rispetto a quella del 2011», ultimo anno in cui è sta effettuata la rivalutazione in base allo stesso criterio. Pertanto, si rende necessario la rivalutazione delle rendite e altre prestazioni economiche, con decorrenza 1° gennaio 2021, del 4,9%.

La retribuzione di riferimento. L’operazione di rivalutazione riguarda, prima di tutto, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte. Il nuovo valore è pari a 26.336,74 euro e 17.448,90 euro per i lavoratori autonomi agricoli.

Settore industria. La rivalutazione, con effetto dal 1° gennaio, comporta per il settore industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a euro 83,09 (79,22 il vecchio importo fino al 30 giugno 2021). Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere per il calcolo delle rendite diventano, rispettivamente, euro 17,448,90 e 32.405,10 euro.

Assegno continuativo. Spetta ai superstiti, coniugi e figli, di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d’inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall’Inail; per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile.

Assistenza personale. L’assegno integra una rendita Inail già percepita e spetta in caso d’invalidità che richieda un’assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all’assegno). L’importo dell’assegno, dal 1° gennaio, ammonta a euro 574,59 (547,75 fino al 31 dicembre 2020).

Premi ridotti del 7,38% per le imprese artigiane
Carla De Lellis
Sale al 7,38% lo sconto dei premi Inail spettante alle imprese artigiane per il corrente 2021 (lo scorso anno è stato del 6,81%). L’incentivo spetta alle aziende in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro nel biennio 2016/2017. A stabilirlo un decreto interministeriale, lavoro e finanze, del 15 settembre scorso pubblicato sul sito internet del ministero del lavoro.

Sconto alle imprese sicure. La riduzione, introdotta dalla Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) è riconosciuta alle aziende sicure, che cioè hanno fatto interventi di prevenzione nell’ambito di piani concordati con le parti sociali. Interessate, in particolare, sono le imprese che risultano essere in regola con gli adempimenti contributivi, con le norme sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008, il TU) e che non hanno denunciato infortuni nel biennio precedente quello di validità dello sconto. In merito l’Inail ha precisato che il biennio di riferimento è quello che precede immediatamente ogni singola annualità cui si riferisce il premio dovuto a titolo di regolazione. Per l’anno in corso, dunque, il biennio di riferimento per il quale non devono risultare denunce d’infortuni è il 2019/2020.

Agevolato l’artigianato. La misura dello sconto è fissata annualmente per mezzo di decreto su proposta dell’Inail. Per l’anno 2021 l’Inail ha calcolato lo sconto pari al 7,38% con determina n. 217/2021. Lo sconto si applica sulla rata di premio dovuta a saldo (regolazione) al lordo di altre eventuali riduzioni spettanti (retribuzioni effettive per il tasso applicato). Quindi si potrà applicarlo il prossimo 16 febbraio 2022, in sede di autoliquidazione dei premi 2021/2022. Per gli anni dal 2008 al 2010 l’incentivo è stato fruito da tutte le imprese artigiane (l’erogazione è stata “a pioggia”), perché disciplinato in ritardo. Dall’anno 2011, invece, occorre farne specifica richiesta, in sede di dichiarazione delle retribuzioni. La richiesta avviene, in particolare, selezionando «SI» nel campo «certifico d’essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781» del servizio «ALPI online».

Carla De Lellis
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