PER IL 2022 IN PENSIONE ANCHE CON QUOTA 102
Occhio ai lavori usuranti
di Carlo Forte
Nel disegno di legge di bilancio di quest’anno, l’esecutivo ha introdotto nuove misure riguardanti le pensioni. La quota 100 è stata rivisitata consentendo l’accesso al trattamento ai lavoratori che matureranno 38 anni di contributi e 62 anni di età. La somma della quota di riferimento, dunque, è stata portata a 102. L’opzione donna è stata prorogata di un altro anno. Fermo restando il requisito di 35 anni di contributi, l’età di accesso è stata portata da 58 a 60 anni. E l’Ape sociale è stata estesa anche ai docenti della scuola primaria.
Resterà da vedere il nuovo elenco dei lavori usuranti che potranno dare accesso anche dopo il 2021 all’uscita anticipata rispetto alle regole ordinarie della riforma Fornero. Ecco le novità in dettaglio.
Quota 102: il governo non intende consentire l’accesso alla pensione “quota 100” ai lavoratori che abbiano maturato i 62 anni di età e 38 di contributi dopo il 31 dicembre 2021. Ed ha avanzato una proposta di mediazione: consentire la possibilità di andare in pensione in anticipo solo a coloro che matureranno 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2022.
Secondo le stime effettuate dai sindacati, la platea dei potenziali aventi diritto non dovrebbe superare complessivamente le 12mila unità. Nella scuola gli aventi titolo dovrebbero essere poche centinaia.
Opzione donna: per quanto riguarda la cosiddetta pensione “opzione donna”, il governo ha stabilito che i nuovi requisiti per accedere al trattamento pensionistico sono i seguenti: almeno 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età.
I requisiti dovranno essere stati maturati entro il 31 dicembre 2021 e le domande di pensione potranno essere presentate per l’anno 2022 entro il 28 febbraio prossimo.
Ape sociale, prorogata fino al 31 dicembre 2022. Il governo ha esteso la platea degli aventi diritto anche ai docenti di scuola primaria (prima era consentito solo ai docenti di scuola dell’infanzia) ed ha eliminato il requisito dei 3 mesi di disoccupazione ai fini dell’accesso al trattamento. Per il resto, i requisiti sono gli stessi. Fermo restando il requisito della disoccupazione per tutte le categorie di aventi titolo, hanno titolo ad accedervi gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria in servizio da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7 con almeno 36 anni di servizio (che scendono fino un minimo di 35 con un figlio o 34 con due figli). Il requisito di anzianità contributiva scende a 30 anni per i disoccupati invalidi almeno al 74% e per gli assistenti dei disabili (articolo 1, comma 179, della legge 232/2016).
Fonte: