di Michela Boidi e Gabriele Molinari presidente commissione collegio sindacale Ungdcec , segretario commissione collegio sindacale Ungdcec
L’approvazione dell’emendamento al decreto crisi d’impresa (dl 118/2021) ha nuovamente prorogato l’obbligo di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, prevedendo l’applicazione dei nuovi parametri economico patrimoniali solo a decorrere dall’approvazione dei bilanci relativi al 2022, ovvero con approvazione degli stessi da parte delle assemblee che si terranno nel 2023. Si tratta dell’ennesimo rinvio, in considerazione che il primo slittamento risale addirittura al 2019.
Nello specifico, il rinvio concerne l’obbligo di nomina dell’organo di controllo al superamento, da parte della società, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti previsti tra: attivo patrimoniale di euro 4.000.000, ricavi di euro 4.000.000 e media di dipendenti occupati di 20 unità. Restano al momento in vigore quindi gli attuali parametri individuati dall’art. 2477 cc e l’obbligo di nomina nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o se la stessa controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Questo ennesimo rinvio risulta peraltro in contrasto con la sempre maggiore centralità che ricopre l’organo di controllo a supporto della governance, anche alla luce, da ultimo, del suo coinvolgimento a vario titolo nelle diverse fasi della composizione negoziata delle crisi, dall’emersione tempestiva della stessa fino all’effettivo svolgimento della procedura.
Stante il suo ruolo centrale, risulta sempre più importante il rapporto sia con la governance sia con gli altri organi di controllo, quali l’organismo di vigilanza o l’incaricato alla revisione legale.
Elementi su cui fondare tale scambio di informazioni sono rinvenibili nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, pubblicate dal Cndcec a gennaio 2021, o anche nelle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, pubblicate a giugno 2021 da Confindustria, dove in entrambi viene evidenziata l’importanza del coordinamento tra i vari soggetti coinvolti e la conseguente collaborazione tra gli stessi.
La rilevanza attribuita a vario titolo all’organo di controllo si scontra però con la nota e sempre attuale problematica della sproporzione tra responsabilità dello stesso e compensi.
Come ben noto, il nostro ordinamento prevede una illimitata e solidale responsabilità, civile e penale, dei componenti dell’organo di controllo con la Governance societaria, a fronte di compensi che spesso risultano non proporzionati all’attività e alle responsabilità assunte dai professionisti.
Sempre più spesso ci si trova infatti di fronte al coinvolgimento dell’organo di controllo in determinate fattispecie di reato contestate agli amministratori, relativi ad esempio al falso in bilancio e alle false comunicazioni sociali, che sfociano ancor più frequentemente nella bancarotta fraudolenta in presenza di procedure concorsuali.
Questo diffuso modus operandi impone al professionista una ancor maggiore attenzione alle attività svolte e all’ormai non più prorogabile necessità di far chiarezza su quali siano i compiti – e le responsabilità – dell’organo di controllo e quali, al contrario, quelli della governance o dei soggetti coinvolti, quale ad esempio l’incaricato della revisione legale. Troppo spesso, infatti, la centralità dell’organo di controllo viene “confusa”, non solo, come anticipato, con una responsabilità solidale e illimitata dal punto di vista patrimoniale, ma anche con riferimento al perimetro di controllo per il quale lo stesso sia dotato degli opportuni poteri di vigilanza e per i quali lo stesso possa, in caso di necessità, intervenire, dal momento in cui il nostro ordinamento prevede una chiara e netta suddivisione di ruoli, compiti e responsabilità tra governance e i differenti organi di controllo. La necessità di individuare compensi adeguati dovrà quindi andare di pari passo con la presa d’atto della sempre maggiore rilevanza attribuita all’organo di controllo e altresì con la necessità di fare chiarezza – sulle responsabilità per cui un professionista possa rispondere, dovendolo necessariamente escludere da tutte quelle fattispecie per le quali non possa essere messo al pari degli altri organi di governance.
*presidente commissione collegio sindacale Ungdcec , **segretario commissione collegio sindacale Ungdcec
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