RISPOSTE DELLE ENTRATE. SOTTOTETTO NON RISCALDATO FUORI DAL CALCOLO PER LA COIBENTAZIONE

di Fabrizio G. Poggiani
Nel superbonus rientra anche la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, ma soltanto nel caso si tratti di sostituzione e non di nuova installazione. Per gli interventi di coibentazione del nuovo tetto, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, ai fini del calcolo della superficie disperdente lorda non si deve conteggiare la superficie nelle ipotesi in cui il sottotetto non sia riscaldato.

Così due risposte delle Entrate sul 110%, con particolare riferimento alla demolizione del tetto e alla installazione di infissi e alle soglie di spesa per gli interventi eseguiti in un unico complesso formato da villette a schiera.

Con la prima risposta (n. 779/2021), l’Agenzia ha esaminato il caso di un contribuente che ha intenzione di eseguire un intervento di demolizione e rimozione del tetto preesistente con rifacimento dello stesso, al fine di realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, quale accessorio della propria unità abitativa sottostante.

L’Agenzia, dopo aver analizzato le indicazioni fornite e i documenti relativi, precisa che le spese sostenute per un intervento di isolamento termico del tetto, attraverso la demolizione e la ricostruzione dello stesso, a cura del proprietario di un’unità abitativa, con sottotetto non riscaldato, fruiscono della detrazione maggiorata del 110%.

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