di Daniele Cirioli
Via libera al bonus assunzioni del decreto Agosto: sei mesi d’esonero contributivo, nel limite di 672 euro mensili. L’incentivo spetta sulle assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre a tempo indeterminato, anche a part-time o per trasformare un precedente contratto a termine. Ne hanno diritto i datori di lavoro privati, anche professionisti, a eccezione di quelli dei settori agricolo e domestico. Il recupero avviene tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Inps da questo mese di novembre (termine invio UniEmens 31 dicembre). Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 133/2020.

Rapporti incentivati. L’agevolazione, come accennato, è stata introdotta dal dl n. 104/2020, in vigore dal 15 agosto, sotto forma di esonero contributivo. Si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, instaurati dal 15 agosto al 31 dicembre, compresi il part-time, con eccezione dei contratti di apprendistato (di ogni tipologia), lavoro domestico e settore agricolo. In caso di rapporto a tempo parziale, la misura della soglia massima di esonero è ridotta in base della durata dell’orario di lavoro. Il bonus si applica anche alle assunzioni delle cooperativa di lavoro, nonché a scopo di somministrazione (solo assunzioni a tempo indeterminato). Non rientra fra le tipologie dei rapporti incentivati, l’assunzione con contratto intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

Requisiti dei lavoratori. L’agevolazione non contempla particolari requisiti e condizioni eccetto uno: l’assenza di lavoro nei sei mesi precedenti. In particolare, con riferimento ai lavoratori assunti, sono esclusi dal beneficio quelli che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la stessa impresa (salvo che il precedente contratto sia a termine e ne sia fatta la trasformazione a tempo indeterminato). Si applicano, poi, le condizioni ordinarie di legge (Durc ecc., ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006) e i principi generali (ex art. 31, dlgs n. 150/2015).

Il bonus. Il bonus consiste nel riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi dovuti all’Inps sui nuovi assunti, nel limite massimo di 671,66 euro mensili. In caso di rapporti instaurati e/o risolti nel corso del mese, il limite va riproporzionato considerando 21,66 euro al giorno. La durata dell’esonero è di massimo sei mesi, ridotta a tre mesi nei settori turismo e stabilimenti balneari (nei quali sono agevolate le assunzioni a termine e stagionali).

Al turismo doppio bonus. In caso di conversione di contratti a termine a tempo indeterminato da parte di un datore di lavoro del settore turismo e stabilimenti termali, l’Inps precisa che si considererà operativo (nel secondo caso) il bonus con la durata più lunga (cioè di sei mesi). Pertanto, nelle ipotesi di trasformazione di un contratto a termine o stagionale (ipotesi per la quale il datore di lavoro ha diritto a tre mesi massimo di esonero), lo stesso datore di lavoro avrà diritto a altri sei mesi di bonus decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato. Complessivamente, quindi, il bonus può durare fino a nove mesi.

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