di Daniele Cirioli
Domande online per il servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale dell’Inail. Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, infatti, possono inviare le richiesta di visita medica, per lavoratori e lavoratrici fragili, ai servizi territoriali dell’Inail tramite apposito servizio online. A renderlo noto è lo stesso Inail, dopo la proroga delle norme sulla sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 del dl n. 34/2020), disposta dalla legge n. 126/2020 di conversione del decreto legge n. 104/2020 fino al prossimo 31 dicembre.

Sorveglianza sanitaria eccezionale. È un’ulteriore misura di sicurezza sul lavoro, prevista dal citato art. 83 del decreto Rilancio (dl n. 34/2020), in virtù della quale i datori di lavoro, pubblici e privati, devono assicurare questa «sorveglianza sanitaria eccezionale», consistente in una visita medica in relazione allo specifico rischio da Covid-19.

Lavoratori interessati. Il nuovo obbligo va rispettato nei confronti dei lavoratori più esposti al rischio coronavirus in ragione di età, condizione da immunodepressione ed eventuale pregressa infezione Covid o da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. In altre parole, i soggetti che la normativa sulla pandemia inquadra come «fragili»: lavoratori in condizioni da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in base all’età. Pertanto, precisa l’Inail, il concetto di fragilità è individuato «in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso d’infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico».

Un medico in ogni azienda. La sorveglianza eccezionale è garantita in azienda dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, dlgs n. 81/2008, T.u. sicurezza). Laddove, invece, non c’è obbligo di presenza del medico competente, il datore di lavoro ha due possibilità:

a) nominare comunque un medico competente per la durata del periodo di emergenza;

b) chiedere all’Inail il servizio di sorveglianza eccezionale che vi provvede con i propri medici del lavoro.

La richiesta all’Inail. La richiesta all’Inail va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato dal servizio online, di nuovo disponibile e accessibile con le specifiche credenziali dispositive. Per chi ancora ne è sprovvisto, le credenziali si possono acquisire tramite: Spid; Inps; Carta nazionale dei servizi (Cns); Inail (online o presso le sedi territoriali).

La visita. L’Inail effettua la sorveglianza eccezionale tramite i medici del lavoro che, all’esito di una visita medica, esprimono parere esclusivamente sulla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività di lavoro. Si ricorda che l’eventuale inidoneità al lavoro non può mai giustificare il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro (comma 3, art. 83, dl n 34/2020). Successivamente al parere, l’Inail invia fattura senza Iva per il pagamento della prestazione che, in attesa del previsto decreto per la definizione della tariffa, l’Inail ha stabilito in via provvisoria d’importo pari a 50,85 euro.

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