DOCUMENTO FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI-CNDCEC SUI RISCONTRI DA EFFETTUARE

Pagine a cura di Francesco Campanari
Verifica sull’asseverazione redatta dai tecnici; controllo sull’attestazione della congruità delle spese sostenute; conservazione delle principali autocertificazioni (tra cui il non utilizzo dell’immobile nell’ambito dell’attività d’impresa e l’attestazione del rispetto del limite massimo di detrazione), verifica delle ricevute di pagamento dell’Imu e delle abilitazioni amministrative necessarie per l’inizio dei lavori con relative ricevute di deposito. Sono alcuni dei controlli, elencati nella «check list» per il 110%, che il professionista deve porre in essere per il rilascio del visto di conformità, come indicato nel documento predisposto dalla Fondazione nazionale dei commercialisti e Cndcec, pubblicato la scorsa settimana («le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico»).

Il beneficiario e l’immobile. Le due check list (una per gli interventi di efficienza energetica e l’altra per quelli da sismabonus) si dividono in dieci macro-sezioni ciascuna delle quali contengono una serie di documenti da reperire, verificare e conservare.

Le prime tre riguardano il soggetto beneficiario da una parte, e l’immobile e la documentazione attestante la disponibilità dello stesso dall’altra.

Sul soggetto beneficiario vi è poco da dire, distinguendo la check list tra condominio o persona fisica da un lato e le altre tipologie di soggetti giuridici quali Iacp, Cooperative, Onlus, Adv o Aps dall’altro.

Con riferimento invece all’immobile, da segnalare la conservazione delle ricevute di pagamento dell’Imu qualora dovuta e la domanda di accatastamento presentata per gli immobili non ancora censiti.

Sulla disponibilità dello stesso le opzioni sono invece tra atto di acquisto e contratto di locazione/comodato da un lato e copia di successione con annessa autocertificazione attestante la disponibilità e copia del preliminare di acquisto con immissione in possesso dall’altra. Ancora, le altre macro-sezioni si riferiscono alla parti comuni, alle autocertificazioni, alle abilitazioni amministrative, ai documenti di spesa, agli interventi e alle asseverazioni ed attestazioni intermedie e finali.

Le autocertificazioni da reperire. Tra la documentazione a corredo del visto di conformità, essenziale in caso di cessione credito o sconto in fattura legati al superbonus 110%, v’è una sezione specifica dedicata alle autocertificazioni da richiedere al contribuente: la prima riguarda i massimali e dovrà attestare il rispetto del limite di detrazione tra gli aventi diritto al superbonus: ad ogni intervento infatti è agganciato un massimale, da dividere eventualmente tra più soggetti, che non potrà essere sforato.

Con la seconda autocertificazione bisognerà indicare eventuali contributi incassati per gli stessi interventi di modo da evitare eventuali illegittime duplicazioni di benefici.

Ancora, il contribuente dovrà autocertificare che l’immobile oggetto di intervento non sia sottoposto ad attività di impresa o professionale (tali immobili subiscono infatti forti limitazioni alla fruizione del beneficio). Va infine accertato che gli interventi non rappresentino una mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e l’assenza o meno di interventi su altre unità immobiliari blindando la questione sul tetto massimo delle due unità per persona fisica.

Le abilitazioni amministrative. Fondamentale sarà il reperimento delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione. Stiamo parlando della Comunicazione inizio lavori (Cila) e relativa ricevuta di deposito, della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di deposito, della ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva di inizio lavori all’Asl competente e della relazione tecnica ex art. 28, legge 10/1991 con relativa ricevuta di presentazione presso lo sportello Unico competente.

© Riproduzione riservata

Massimale della polizza da valutare
Lunga la lista dei controlli da svolgere nel caso di apposizione di visto di conformità. Trattasi comunque del cosiddetto visto «leggero», il medesimo che gli operatori già utilizzano per «sbloccare» i crediti nelle dichiarazioni fiscali. Il controllo non dovrà entrare nel merito ma, sarà limitato ad aspetti di natura formale. La finalità è quella di evitare errori materiali: mancati passaggi «obbligati» per ottenere l’agevolazione o discordanza tra i dati inseriti nella comunicazione per l’opzione e i relativi documenti ad essa agganciati. La check list è perciò utile vademecum per la verifica della documentazione ai fini del superbonus.

Al contrario, un controllo nel merito sarebbe pressoché impossibile non avendo il professionista in questione le competenze necessarie per comprendere se il contenuto dei documenti sia o meno veritiero. A riprova di ciò, il coinvolgimento diretto di altre figure professionali tra le quali gli ingegneri, incaricati di rilasciare asseverazioni ed attestazioni richieste da legge. Due sono comunque gli aspetti che il commercialista o gli altri tecnici abilitati al rilascio del visto dovranno verificare: il primo riguarda la polizza e le sue caratteristiche. Riguardando l’apposizione di un visto leggero, in linea di massima andranno già bene quelle stipulate per apporre il visto sui crediti scaturenti dalle dichiarazioni fiscali. Ciò detto, potrà essere utile verificarne la struttura facendo aggiungere, eventualmente, una postilla che preveda esplicitamente la copertura anche per il superbonus. Per quanto riguarda la verifica del massimale indicato in polizza, incrementando potenzialmente di molto il numero e/o il valore dei visti da apporre nei prossimi mesi, lo stesso potrebbe rilevarsi insufficiente: si pensi al caso in cui si asseveri la ristrutturazione eco/sisma di un grande condominio dove il lavoro «chiavi in mano» potrebbe toccare diversi milioni di euro mentre il massimale minimo ammonterebbe a «soli» 3 milioni di euro. In conclusione, pur potendo escludere di stipulare un’assicurazione ex novo, sarà importante verificare che il visto leggero sia già incluso nella polizza e che i massimali siano adeguati ai lavori che si intenderanno sviluppare.

© Riproduzione riservata

Fonte:
logoitalia oggi7